COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA BAGNAIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ROSSI RICCARDO (BARCO MURIALDINA) PARTECIPANTE ALLA GARA NUOVA BAGNIAIA – BARCO MURIALDINA DEL 14-11-2004 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. NUOVA BAGNAIA PER POSIZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE ROSSI RICCARDO (BARCO MURIALDINA) PARTECIPANTE ALLA GARA NUOVA BAGNIAIA – BARCO MURIALDINA DEL 14-11-2004 CAMPIONATO DI SECONDA CATEGORIA. La Commissione Disciplinare, visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; rilevato che la reclamante deduce l’irregolare posizione del calciatore Rossi Riccardo, riportato nella distinta di gara come nato il 7-6-1984, in quanto effettivamente alla gara avrebbe partecipato un calciatore omonimo ma nato il 20-9-1979, come accertato anche dal direttore di gara con il confronto del documento prodotto, non tesserato per la società Barco Murialdina; osservato che la società Barco Murialdina ha fatto pervenire proprie controdeduzioni con le quali ha precisato: a) di aver posto in lista di svincolo suppletiva dell’anno 2003 il calciatore Rossi Riccardo nato il 7-6-1084 e che erroneamente l’ufficio preposto aveva invece svincolato il calciatore Rossi Riccardo nato il 20-9-1979, sempre con essa tesserato, b) b) che quindi sul tabulato non compariva più il calciatore Rossi nato nel 1979 mentre vi era rimasto quello nato nel 1984; c) c) che nel compilare la lista il dirigente aveva copiato gli estremi anagrafici dal tabulato incorrendo nell’errore di indicazione; d) d) che aveva prodotto il documento corretto e su istanza della squadra avversaria l’Arbitro aveva verificato che alla gara aveva partecipato il Rossi nato nel 1979. Rilevato che l’Arbitro nel rapporto conferma che il calciatore che ha preso parte alla gara è il Rossi Riccardo nato il 20-9-79 ed identificato con patente di guida; osservato che l’Ufficio Tesseramenti ha attestato la regolarità del tesseramento del calciatore Rossi Riccardo nato il 20-9-1979 con decorrenza 2-11-2002 per il Barco Murialdina, provvedendo alla correzione dell’errore materiale in cui era incorso a cagione della evidente omonimia nell’operare lo svincolo suppletivo dell’anno 2003: ritenuto pertanto che la posizione del calciatore è regolare ma che per l’evidente trascuratezza della società Barco Murialdina nel redigere la distinta di gara e nel controllare tempestivamente la regolarità degli svincoli operati su richiesta della società, attivandosi per le necessarie correzione, alla stessa va comminata la sanzione disciplinare come da dispositivo: DELIBERA Di respingere il reclamo confermando il risultato acquisito sul campo Nuova Bagnaia 0 Barco Murialdina 2. Di comminare alla società Barco Murialdina l’ammenda di € 100,00. La tassa reclamo va incamerata.
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