COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPARTAK QUADRARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.2.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CANNAS CARLO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PIERI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 4.11.2004 (Gara: CANOSSA – SPARTAK QUADRARO del 31.10.2004 – Campionato III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ SPARTAK QUADRARO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.2.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CANNAS CARLO E PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE PIERI DANIELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 8 DEL 4.11.2004 (Gara: CANOSSA – SPARTAK QUADRARO del 31.10.2004 – Campionato III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § rilevato che le motivazioni addotte in sede di reclamo non sono assumibile in questa sede né conducono ad una diversa valutazione dei fatti; § considerato che il referto arbitrale si deve considerare fonte di prova privilegiata, da talchè non possono essere valutati come elementi probanti gli articoli di stampa allegati al ricorso; § considerato, altresì, che le sanzioni irrogate in primo grado appaiono congrue e ben motivate; DELIBERA § di respingere il ricorso proposto e per l’effetto conferma la squalifica fino al 31.3.2005 al calciatore CANNAS CARLO e per 5 gare al calciatore PIERI DANIELE. § La tassa di reclamo va incamerata.
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