COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. GIOVENTU’ FUTURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2005 A CARICO DELL’ALLENATORE ZACCAGNINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 511 DEL 28/10/04 (Gara: GIOVENTU’ FUTURA – VIRTUS ROMA del 23/10/04 – Camp. FEMM. C 5 “Serie C” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S. GIOVENTU’ FUTURA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30/4/2005 A CARICO DELL’ALLENATORE ZACCAGNINI MARCO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 511 DEL 28/10/04 (Gara: GIOVENTU’ FUTURA – VIRTUS ROMA del 23/10/04 - Camp. FEMM. C 5 “Serie C” ) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; · sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: La ricorrente, pur riconoscendo che il Sig. Zaccagnini ha effettivamente contestato l’operato dell’Arbitro entrando sul terreno di giuoco e rivolgendogli espressioni offensive, ha escluso tuttavia, nella maniera più assoluta, che egli abbia tentato di colpirlo con un pugno al viso. Ritiene la reclamante che forse l’Arbitro ha mal interpretato il gesto dell’Allenatore, il quale, nel momento in cui il Direttore di Gara si era avvicinato per invitarlo ad uscire, si era tolto il cappello dalla testa, con rabbia, dopo aver stretto la visiera con entrambe le mani; avendo visto le braccia sollevate, l’Arbitro avrebbe infatti erroneamente temuto che il Sig. Zaccagnini volesse colpirlo con pugni. Ascoltato da questa Commissione, l’Arbitro ha riferito che nel momento in cui si era avvicinato al Sig. Zaccagnini, giunto ad una distanza di circa un metro, quest’ultimo, aveva proteso il braccio sinistro con il pugno chiuso verso lui, venendo immediatamente bloccato da un dirigente. Il Direttore di Gara ha inoltre precisato, che essendo prontamente indietreggiato, non aveva dovuto schivare alcun colpo, in quanto si era già creata una distanza di sicurezza. L’Arbitro ha infine escluso che al momento del fatto il Sig. Zaccagnini avesse in testa un berretto, poi gettato in terra. Alla luce delle precisazioni fornite dall’Arbitro, deve quindi escludersi che il Sig. Zaccagnini abbia avuto l’effettiva intenzione di colpire l’Arbitro con un pugno al viso, ed infatti: - considerata la ridottissima distanza (circa un metro) esistente tra l’Arbitro e il Sig. Zaccagnini, se questi avesse voluto realmente colpire il Direttore di Gara con un pugno, stante la rapidità del gesto, il pugno avrebbe sicuramente raggiunto il viso dell’Arbitro, prima che il Dirigente, intervenuto al momento, potesse bloccare l’interessato. - L’Arbitro ha dichiarato di non aver dovuto “schivare” alcun colpo, in quanto nel momento in cui il Sig. Zaccagnini si era rivolto contro di lui, era indietreggiato a distanza di sicurezza. Ne consegue pertanto che la sanzione inflitta al Sig. Zaccagnini dovrà essere rivisitata, alla luce delle effettive responsabilità, che, nel caso di specie, vanno ricondotte ad un comportamento offensivo e gravemente minaccioso nei confronti dell’Arbitro, accompagnato da gesti e da atteggiamenti di natura aggressiva, assolutamente non tollerabilI. Tuttavia ciò premesso e ritenuto. DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del Sig. ZACCAGNINI MARCO dal 30/4/2005 al 30/1/2005. La tassa di reclamo va restituita.
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