COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. EDI PRO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CUSENZA GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 21.10.2004 (Gara: S. CESAREO – EDI PRO ROMA del 17.10.2004 – Campionato di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 44 del 2/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL G.S. EDI PRO ROMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2005 A CARICO DEL CALCIATORE CUSENZA GIANLUCA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 29 DEL 21.10.2004 (Gara: S. CESAREO – EDI PRO ROMA del 17.10.2004 – Campionato di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § udita, come da richiesta, la Società interessata; § la Società reclamante impugna il provvedimento del Giudice Sportivo che ha inflitto al calciatore GIANLUCA CUSENZA la squalifica fino al 30.6.2005 per avere il medesimo colpito con un violento calcio un avversario che era costretto ad uscire dal campo per essere trasportato al vicino ospedale; § la predetta Società, in persona di un suo Dirigente appositamente delegato, ha chiarito che il gesto violento del predetto calciatore è stato determinato dal fatto che in precedenza il proprio fratello Antonio era stato colpito da uno schiaffo dallo stesso calciatore avversario da lui colpito con un calcio; § l’addotta circostanza appare del tutto inconferente poiché nel caso non è configurabile la provocazione – come la Società vorrebbe far intendere – essendo chiaro che lo schiaffo, peraltro non rilevato dall’arbitro, sarebbe stato dato in un altro momento al fratello , per cui più che di provocazione sarebbe più giusto parlare di vendetta; § va, inoltre, rilevato che il calcio violento del GIANLUCA CUSENZA con il quale il medesimo ha colpito un avversario è stato sferrato allorché il gioco si svolgeva in altra parte del campo, nell’intento del suo autore di sfuggire alla sanzione spettatagli, come il comportamento successivo dello stesso ha confermato; § per quanto sopra esposto e ritenuto, questa Commissione DELIBERA § di respingere il reclamo e per l’effetto di confermare la squalifica fino al 30.6.2005 a carico del calciatore GIANLUCA CUSENZA. § La tassa di reclamo va incamerata.
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