COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA LA STORTA OSTERIA NUOVA – A.S.I. ISOLA FARNESE F.C

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA LA STORTA OSTERIA NUOVA - A.S.I. ISOLA FARNESE F.C L'A.S.I. Isola Farnese dopo aver preannunciato reclamo ha proposto rituale ricorso in ordine alla regolarità di svolgimento della gara in oggetto. Precisa la ricorrente che la Soc. La Storta nel corso della gara ha sostituito un calciatore nato dall'1-1-1983 in poi, con il calciatore indicato in distinta con il n. 15 Certelli Francesco del 1978, contravvenendo in tal modo alla norma fissata con il Comunicato Ufficiale n. 1 del 1-7-2004, che stabilisce l'obbligo di impiego per tutte la durata della gara di un elemento nato dall'1-1-1983 in poi. Chiede per tale motivo l'applicazione in proprio favore dell'art. 12, comma 5, del C.G.S. Dagli atti ufficiali in possesso di questo Organo Giudicante in effetti risulta che al 19° del secondo tempo la Società La Storta sostituiva il calciatore indicato in distinta con il n. 7 Pieroni Simone ( nato il 25-7-1983) con il calciatore indicato in distinta con il n. 15 Certelli Francesco (nato il 4-7-1978). L'arbitro, sentito a chiarimenti, ha confermato la sostituzione effettuata in tal modo dalla Soc. La Storta, precisando anche che il dirigente locale nulla ha rilevato all'atto della consegna a fine gara del rapporto nel quale vengono annotate le sostituzioni; in caso di discordanza, avrebbe potuto contestare l'eventuale erronea indicazione del calciatore sostituito. Da tutto ciò emerge chiaramente che sono attendibili le rimostranze avanzate dalla Soc. A.S.I. Isola Farnese, in quanto la Soc. La Storta disattendendo il contenuto della sopraccitata norma che stabilisce l'obbligo di impiego per tutta la durata della gara di un calciatore nato dal 1-1-1983 in poi, ha reso l'incontro in argomento non regolare. Conseguentemente, visto l'art. 12, comma 5, del C.G.S., si decide di accogliere il reclamo proposto dalla Soc. A.S.I. Isola Farnese e di infliggere alla Soc. La Storta la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3. La tassa reclamo si restituisce.
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