COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMCAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B CASTEL MADAMA – SANPOLESE
COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004
DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO
CAMCAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B
CASTEL MADAMA - SANPOLESE
Visti gli atti ufficiali; rilevato che:
- al 37' del secondo tempo il calciatore della Soc. SANPOLESE DE STEFANIS EMANUELE veniva espulso dall'arbitro per cumulo di ammonizioni;
- alla notifica del provvedimento il DE STEFANIS in segno di stizza scaraventava il pallone sulla rete di recinzione, provocando la reazione del pubblico locale che tentava di scavalcare per raggiungerlo;
- a questo punto l'arbitro chiedeva la collaborazione del capitano della squadra FRATINI ROBERTO il quale oltre a porre un netto rifiuto , gli profferiva un’offesa;
- in tale frangente i calciatori sempre della soc. SANPOLESE DE ANGELIS MARCO e FIORINI SIMONE rivolgevano insulti all'arbitro mentre l'altro calciatore RUGGERI MATTIA gli urlava espressione irriguardosa;
- nel frattempo gli altri atleti della squadra ospite si aggrappavano sulla rete di recinzione urlando frasi contro la tifoseria locale;
- a questo punto l'arbitro considerato che se avesse adottato i relativi provvedimenti disciplinari a carico dei responsabili, la Soc. SANPOLESE si sarebbe venuta a trovare con un numero di calciatori inferiore al minimo regolamentare ed in considerazione del clima particolarmente acceso esistente in campo, allo scopo di salvaguardare anche la propria incolumità, decideva di porre fine anticipatamente all'incontro.
Osservato quanto sopra, rilevato che la mancata conclusione regolamentare dell'incontro é da addebitarsi al comportamento di tesserati della Soc. SANPOLESE
Visto l'art. 12 comma 1 del CGS
SI DECIDE
a) di infliggere alla Soc. SANPOLESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio
di 0 - 3;
b) di comminare alla Soc. SANPOLESE ed alla Soc. CASTEL MADAMA l'ammenda di Euro 75,00;
c) di squalificare i sottoelencati calciatori della Soc. SANPOLESE nella misura a fianco di ciascuno di essi indicata:
DE STEFANIS EMANUELE 2 GARE
FRATINI ROBERTO 2 GARE
DE ANGELIS MARCO 2 GARE
FIORINI SIMONE 2 GARE
RUGGERI MATTIA 1 GARA