COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO SIMONE (PRO CALCIO ACILIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 11 DEL 25.11.2004 (Gara: CAVA DEI SELCI – PRO CALCIO ACILIA del 20.11.2004 – Camp. Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 45 del 10/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DEL CALCIATORE FEDERICO SIMONE (PRO CALCIO ACILIA) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 6 GARE A CARICO DEL CALCIATORE FEDERICO SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COM. UFF. N. 11 DEL 25.11.2004 (Gara: CAVA DEI SELCI – PRO CALCIO ACILIA del 20.11.2004 – Camp. Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; rilevato che le argomentazioni addotte dal reclamante mentre non possono essere condivise relativamente alle ingiurie e minacce al direttore di gara che sono state puntualmente riportate nel referto di gara, sono invece da accogliere relativamente all’episodio del successivo inseguimento operato con l’autovettura in quanto il direttore di gara si limita a riportare nel referto di essere stato inseguito senza però descrivere atteggiamento minacciosi confermando implicitamente l’ipotesi che il fatto potesse essere del tutto casuale; ritenuto altresì che le condizioni obiettive dell’arbitro ed i fatti così come descritti non giustificano la riferita eccitazione e sindrome ansiosa-reattiva così come descritta nel referto di pronto soccorso ad oltre quattro ore e mezzo degli episodi contestati; ritenuto pertanto che la sanzione vada congruamente adeguata ai fatti addebitati; DELIBERA di ridurre la squalifica da 6 a 3 giornate di gara; la tassa di reclamo va restituita.
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