COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO Promozione PRO MAREMMANA – REAL TUSCOLANO PIETRALATA

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO Promozione PRO MAREMMANA - REAL TUSCOLANO PIETRALATA Dall'esame degli atti ufficiali è risultato che l'incontro indicato in oggetto non ha avuto svolgimento. L'arbitro nel proprio rapporto evidenzia che alle ore 10,00 giunto all'esterno dell'impianto sportivo, i dirigenti locali, alla presenza di quelli ospiti, gli comunicavano che l'incontro non si poteva disputare a causa dell'indisponibilità dell'impianto sportivo, trovato chiuso a chiave. Successivamente veniva contattato il custode il quale riferiva che l'impianto doveva rimanere chiuso, per inagibilità, in base ad una comunicazione del Sindaco di Montalto di Castro. A tale riguardo il dirigente della squadra di casa presentava all'arbitro la denuncia inoltrata alla Stazione dei Carabinieri Montalto di Castro in ordine agli episodi di cui sopra. Da tutto quanto sopra esposto, emerge, chiaramente che, al di là, della denuncia di cui sopra, non è stato rappresentato dalla SOC. PRO MAREMMANA alcun documento rilasciato dal Comune di Montalto di Castro in ordine alla inagibilità del campo da gioco. La predetta Società, tra l’altro, non ha inteso dimostrare, nei modi previsti dalle norme regolamentari, tale impedimento per ottenere l’eventuale riconoscimento dell’istituto della causa di forza maggiore. Ciò premesso, si ritiene che la responsabilità della mancata effettuazione dell’incontro deve addebitarsi ad esclusivo carico della SOC. PRO MAREMMANA, poiché la disponibilità del campo di giuco, per regolamento, deve essere garantita dalla società ospitante ed ove detta facoltà venga meno e ne consegue l’impossibilità di disputare la gara, la relativa responsabilità ricade, inevitabilmente, sulla Società di casa. Per quanto sopra, visto l'art. 12 primo comma del C.G.S. e art. 53 comma 2 delle NOIF in base al quale la Soc. Pro Maremmana deve ritenersi rinunciataria a tutti gli effetti alla disputa dell'incontro SI DECIDE a) di infliggere alla Società Pro Maremmana la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, nonchè la penalizzazione di un punto in classifica; b) di comminare alla Soc. Pro maremmana l'ammenda di E 500 (II° rinuncia).
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