COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B CERVARO SANVITTORESE – CASSINO 1927

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 48 del 16/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES FASCIA B CERVARO SANVITTORESE - CASSINO 1927 Si dà atto che la SOC. CASSINO 1927 non ha dato seguito al preannuncio di reclamo di cui al C.U. n° 44 del 2-12-2004 avverso la sospensione anticipata dell'incontro. Visti, comunque, gli atti ufficiali, - Si rileva che l'arbitro ha sospeso l'incontro al 12° del s.t., a causa del mancato funzionamento dell'impianto di illuminazione con il risultato, in quel momento, favorevole alla SOC. CASSINO 1927 con il punteggio di 0 - 2. Quanto sopra premesso, considerato che,nell'episodio che ha portato alla sospensione dell'incontro, si deve ravvisare la responsabilità oggettiva della società ospitante, che avrebbe dovuto effettuare preventivamente una attenta verifica dell'impianto, onde consentire la regolarità dell'incontro. Visto l'art. 12 comma 1) del CGS SI DECIDE a) di infliggere alla SOC. CERVARO SANVITTORESE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it