COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SANVITESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RINAUDO RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 10.12.2004 (Gara: BELLEGRA – SANVITESE del 5.12.2004 – Camp. di I Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ POL. SANVITESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 3 GARE A CARICO DEL CALCIATORE RINAUDO RICCARDO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 10.12.2004 (Gara: BELLEGRA – SANVITESE del 5.12.2004 – Camp. di I Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto che la reclamante smentisce totalmente i fatti descritti nel referto e che hanno portato alla sanzione impugnata arrivando sostenere che l’arbitro girato di spalle non avrebbe visto il gesto del calciatore RINAUDO che colpiva, secondo l’arbitro, un avversario con un pugno al volto e che lo stesso direttore di gara avrebbe descritto i fatti previo suggerimento interessato di tesserati della società avversaria; § ritenuto per contro che l’arbitro ha puntualmente descritto la dinamica degli occorsi obiettivamente gravi, indipendentemente dalla veemente reazione suscitata nei tesserati e nel pubblico della squadra locale; § ritenuta pertanto la sanzione congrua rispetto agli addebiti; DELIBERA § di respingere il reclamo, confermando la squalifica del calciatore RINAUDO RICCARDO per tre gare. § La tassa reclamo va incamerata.
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