COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 A CARICO DEL CALCIATORE PETTORELLI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 10.12.2004 (Gara: SALES LATINA – REAL VELLETRI del 5.12.2004 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.4.2005 A CARICO DEL CALCIATORE PETTORELLI EMANUELE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 45 DEL 10.12.2004 (Gara: SALES LATINA – REAL VELLETRI del 5.12.2004 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § rilevato preliminarmente che il calciatore in questione, capitano della squadra, è stato squalificato ai sensi dell’art 2 comma 2 C.G.S., in quanto era sfuggito all’identificazione un calciatore di riserva che aveva scagliato una borraccia piena d’acqua nei confronti dell’arbitro; § osservato che la Società reclamante ha fatto pervenire una dichiarazione autografa del calciatore squalificato che indica quale autore del gesto il compagno di squadra PACITTO ANDREA e una dichiarazione dello stesso PACITTO che conferma di essere l’autore del gesto; § osservato, altresì, che le prospettazione della reclamante in ordine all’elemento soggettivo sull’incolpazione, tendenti a smentire la volontarietà del gesto addebitato al calciatore PACITTO non trovano alcun riscontro negli atti ufficiali ove l’arbitro riferisce con puntualità gli avvenimenti la cui dinamica esclude che il gesto possa essere stato involontario; § ritenuta la sanzione adeguata agli addebiti; DELIBERA § di revocare, ai sensi dell’art. 2 comma 2 del C.G.S., la sanzione della squalifica a carico del capitano PETTORELLI EMANUELE e di comminare di conseguenza la squalifica fino al 30.4.2005 al calciatore PACITTO ANDREA; § di respingere il reclamo relativo alla misura della sanzione comminata. § La tassa reclamo va incamerata.
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