COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA ADRIANA SPORTING AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 2.12.2004 (Gara: SPES ARTIGLIO – VILLA ADRIANA SPORTING del 2.12.2004 – Campionato Jun. Prov. Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA SOCIETA’ VILLA ADRIANA SPORTING AVVERSO LE DECISIONI ADOTTATE DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 12 DEL 2.12.2004 (Gara: SPES ARTIGLIO – VILLA ADRIANA SPORTING del 2.12.2004 – Campionato Jun. Prov. Roma) La Commissione Disciplinare; § visto il reclamo in epigrafe; § esaminati gli atti ufficiali; § ritenuto preliminarmente che il reclamo non è stato inviato alla Società SPES ARTIGLIO e quindi è inammissibile nella parte relativa alla punizione sportiva della perdita della gara; § ritenuto, altresì, che la reclamante si limita a contestare le risultanze del referto, fonte di prova privilegiata, non presentano elementi atti a contraddire la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara e recepita dal Giudice Sportivo in motivazione; § ritenuto comunque che non appare sufficientemente provata la responsabilità dei tesserati della reclamante nella produzione dei danni all’attrezzatura sportiva dell’impianto di giuoco in quanto l’arbitro non riferisce circostanze od elementi di fatto che possano giustificare la rottura della copertura della panchina ed i danni sono stati segnalati a posteriori dal dirigente della Società ospitante; § ritenuta la sanzione comminata ai calciatori CAROV YOSIF e ARTIBANI GIORGIO del tutto congrua rispetto agli addebiti; § ritenuto, altresì, che la sanzione a carico del calciatore PERCIBALLI DANIELE possa essere lievemente ridimensionata come da dispositivo in ragione dell’assenza di conseguenze fisiche del gesto addebitato; § ritenuto infine che la sanzione dell’ammenda di € 50,00 nonché quella dell’assistente di parte FONTANA ALESSANDRO sono irreclamabili ai sensi dell’art. 41 del C.G.S. DELIBERA § di dichiarare inammissibile il reclamo relativamente alla sanzione della punizione sportiva della perdita della gara e dell’ammenda a carico della Società, nonché dell’inibizione sino al 20.12.2004 dell’assistente di parte FONTANA ALESSANDRO; § di respingere il reclamo relativamente alla squalifica per 3 gare dei calciatore CAROV TOSIF e ARTIBANI GIORGIO confermando la decisione impugnata; § di accogliere parzialmente il reclamo relativamente alla squalifica del calciatore PERCIBALLI DANIELE riducendola dal 30.4.2005 al 31.3.2005; § di annullare l’obbligo di risarcimento posto a carico della reclamante. § La tassa reclamo va restituita.
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