COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA HOME SWEET HOME LAURENTUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/2/05 A CARICO DEL CALCIATORE CAMMARANO MARCELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9/C5 DEL 18/11/04 (Gara: Home Sweet Home – Quartiere Campo dell’oro del 13/11/04 – Camp. C5 “D” Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA HOME SWEET HOME LAURENTUM AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 15/2/05 A CARICO DEL CALCIATORE CAMMARANO MARCELLO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 9/C5 DEL 18/11/04 (Gara: Home Sweet Home – Quartiere Campo dell’oro del 13/11/04 - Camp. C5 “D” Roma) La Commissione Disciplinare; · visto il reclamo in epigrafe; · esaminati gli atti ufficiali; · udita, come da richiesta, la Società interessata; osserva: La reclamante ha dedotto che al termine dell’incontro, nessun calciatore della Home Sweet Home Laurentum avrebbe rivolto espressioni offensive all’Arbitro, né avrebbe assunto comportamenti minacciosi nei confronti di quest’ultimo; la ricorrente ha riconosciuto, invece, che un proprio Dirigente, mentre tentava di scagliarsi contro l’Arbitro, ingiuriandolo, era stato trattenuto a viva forza dai calciatori, i quali, a causa della mole massiccia dello stesso Dirigente, erano stati a loro volta sospinti contro il Direttore di gara. Di qui l’equivoco di attribuire al calciatore Cammarano le ingiurie pronunciate invece dal Dirigente, nonché l’equivoco di considerare volontaria la spinta all’Arbitro da parte dello stesso calciatore. Le argomentazioni addotte dalla reclamante non possono ritenersi del tutto assumibili. Nel referto arbitrale – fonte privilegiata e degna di fede – l’Arbitro ha infatti indicato con precisione il calciatore che lo aveva spintonato, rivolgendogli espressioni offensive e assumendo poi un atteggiamento minaccioso nei suoi confronti. Confermate pertanto sia le offese che il comportamento minaccioso posto in essere dal Cammarano, può ritenersi tuttavia, per quanto concerne la spinta all’Arbitro, che tale gesto molto probabilmente sia stato accentuato dal fatto che il calciatore, in quel momento, era stato a sua volta urtato e spinto dai propri compagni, che tentavano di trattenere l’esagitato Dirigente. Alla luce di tali considerazioni, si ritiene pertanto di poter parzialmente rivisitare la sanzione inflitta. Tutto ciò premesso e ritenuto, DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l’effetto, riduce la squalifica del calciatore CAMMARANO MARCELLO dal 15 febbraio 2005 al 15 gennaio 2005. La tassa di reclamo va restituita.
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