COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2005 A CARICO DEL CALCIATORE QUAGLIARINI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 515 DEL 18/11/04 (Gara: Ivo Roma – Lazio Calcetto del 13/11/04 – Camp. C 5 “C1” )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 50 del 23/12/2004 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE RECLAMO DELLA A.S.D. LAZIO CALCETTO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31/10/2005 A CARICO DEL CALCIATORE QUAGLIARINI ANDREA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 515 DEL 18/11/04 (Gara: Ivo Roma – Lazio Calcetto del 13/11/04 - Camp. C 5 “C1” ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; sentito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro; osserva: A motivo del reclamo, la ricorrente ha dedotto che il calciatore Quagliarini, arrabbiato per l’espulsione, avrebbe sputato per terra, e non già contro l’Arbitro. Ascoltato da questa Commissione, il Direttore di gara ha riferito che, dopo il provvedimento di espulsione, il calciatore si era allontanato di alcuni passi, ma poi era tornato indietro, e giunto ad un distanza di circa due metri, gli aveva rivolto pesanti insulti, sputandogli poi contro. L’Arbitro ha inoltre precisato che, al momento dello sputo, aveva fatto istintivamente un passo indietro, sicché lo sputo aveva terminato la traiettoria sul suo scarpino destro. Confermata pertanto l’intenzionalità del gesto compiuto nei confronti dell’Arbitro, e ribadita l’assoluta intollerabilità dello sputo, quale espressione di massimo disprezzo DELIBERA di respingere il reclamo e, per l’effetto, conferma la squalifica del calciatore QUAGLIARINI ANDREA fino al 31 ottobre 2005. La tassa di reclamo va incamerata.
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