COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 – Reclamo del calciatore Ciani Stefano, tesserato S.S. C.V. D’Appolonia Bogliasco, avverso la squalifica fino al 31.12.2004. Gara C.V. D’Appolonia Bogliasco-CGGS Cogoleto del 17.10.2004 Campionato Prima Categoria (4A.Gir. C) C.U. n. 10 del 21.10.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 13 - Reclamo del calciatore Ciani Stefano, tesserato S.S. C.V. D'Appolonia Bogliasco, avverso la squalifica fino al 31.12.2004. Gara C.V. D'Appolonia Bogliasco-CGGS Cogoleto del 17.10.2004 Campionato Prima Categoria (4A.Gir. C) C.U. n. 10 del 21.10.2004 “Per aver dato una lieve manata all’arbitro, raggiungendolo alla schiena”. Con questa motivazione il Giudice Sportivo ha squalificato fino al 31.12.2004 il calciatore Ciani Stefano della S.S. C.V. D’Appolonia Bogliasco, espulso. Avverso tale sanzione hanno interposto appello, con separate istanze che sono state riunite per evidenti motivi d’opportunità, sia il calciatore sia la società. Entrambe sostengono che l’episodio “sia riconducibile ad un fatto che esula persino dall’aspetto accidentale che non ha nulla a che fare con un atto doloso volto ad aggredire l’arbitro” poiché tra il Ciani e l’arbitro stesso c’era stato esclusivamente un lieve contatto fra la mano del calciatore protesa per evitare che l’ufficiale di gara, intento ad espellere un avversario, nel retrocedere a passo svelto, lo travolgesse. Concludono entrambi per la revoca della squalifica o quanto meno, per una congrua riduzione. Osserva la Commissione Disciplinare che il reclamo merita l’accoglimento. Visti gli atti ufficiali e sentito l’arbitro, questi ha confermato di essere stato toccato con una mano alla schiena, in maniera leggera, dal calciatore Ciani ma non ha fornito spiegazioni plausibili del motivo di tale gesto, posto che effettivamente il fatto, come si evince dagli atti ufficiali, è avvenuto in contemporanea alla formalizzazione del provvedimento d’espulsione d’un avversario, e non v’era in atto alcuna contestazione da parte dei calciatori della Società reclamante. Tali osservazioni inducono a ritenere che il gesto del Ciani, che nelle more del giudizio ha già scontato alcune giornate di squalifica, sia stato del tutto casuale e scevro di quei connotati di violenza che hanno indotto il primo giudice all’irrogazione della lunga squalifica. Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera di accogliere entrambi i reclami annullando la squalifica inflitta al calciatore Ciani Stefano e dispone la restituzione di entrambe le tasse.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it