COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 11 – Reclamo Ortonovo C. avverso la squalifica del calciatore Leonardi Andrea fino al 15 Gennaio 2005 – Gara Cicagna 93 Fontanabuona-Ortonovo Calcio del 10.10.2004 Campionato Promozione (4A-gir.B) C.U. n. 13 del 14.10.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 17 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 11 - Reclamo Ortonovo C. avverso la squalifica del calciatore Leonardi Andrea fino al 15 Gennaio 2005 – Gara Cicagna 93 Fontanabuona-Ortonovo Calcio del 10.10.2004 Campionato Promozione (4A-gir.B) C.U. n. 13 del 14.10.2004 La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo con cui la Soc. Ortonovo Calcio contesta, ritenendola ingiusta e sproporzionata, la decisione del Giudice Sportivo di squalifica fino al 15 gennaio 2005 del calciatore Leonardi Andrea, reo di aver sgambettato l’arbitro senza farlo cadere; · rilevato che i fatti che hanno determinato la squalifica del Leonardi emergono dal rapporto arbitrale e non sono stati smentiti dalla società reclamante, la quale ha chiesto la sola riduzione della sanzione sul presupposto dell’involontarietà del gesto sostenendo che se volontà ci fosse stata, l’arbitro sarebbe certamente caduto a terra; · considerato che effettivamente non è dato rilevare dagli atti ufficiali se il gesto del Leonardi, che comunque non ha prodotto danno alcuno all’ufficiale di gara, sia stato o meno compiuto intenzionalmente e per ciò la sanzione può essere ridotta; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore dal 15.1.2005 al 15.12.2004. Dispone la restituzione della tassa reclamo addebitata in conto
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