COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 – Procura Federale – deferimento del calciatore Giovinazzo Alessandro, tesserato U.S. Polis Genova 1993 per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. e dell’U.S. Polis 1993 per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 nella violazione ascritta al proprio tesserato

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 7 - Procura Federale - deferimento del calciatore Giovinazzo Alessandro, tesserato U.S. Polis Genova 1993 per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S. e dell'U.S. Polis 1993 per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 nella violazione ascritta al proprio tesserato Con provvedimento del 21 Settembre 2004, il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione Alessandro Giovinazzo, calciatore tesserato per l’U.S. Polis Genova 1993, per rispondere della violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. nonché l’U.S. Polis Genova 1993 per responsabilità oggettiva ex art. 2 comma 4 C.G.S. nella violazione ascritta al proprio tesserato. I fatti Secondo la denuncia presentata dal Capo Delegazione della Rappresentativa Nazionale di Beach Soccer, il Giovinazzo, al termine della gara Italia-Austria del 3.9.2004 svoltasi a Montecarlo, comunicava al Capo Delegazione la necessità di dover abbandonare la compagine della nazionale per gravi motivi familiari. Lo stesso Capo Delegazione accertava in seguito che il Giovinazzo aveva abbandonato volutamente la Nazionale per dissidi interni con il gruppo di calciatori e con il tecnico che aveva deciso di non farlo giocare ed affermava che le asserzioni del calciatore non erano veritiere perché il suo rientro in anticipo era avvenuto per partecipare alla gara di Coppa Italia d’Eccellenza con la propria squadra. Dal che il deferimento del Procuratore Federale, rappresentato in giudizio dal viceprocuratore Avv. Maurizio Goria, il quale ha chiesto la dichiarazione di responsabilità degli incolpati e la condanna alla sanzione della squalifica per anni uno per il Giovinazzo e dell’ammenda di € 100,00 per la società. Per le parti è intervenuto in giudizio l’Avv. Paolo Bordonaro che si è rifatto alla lunga memoria difensiva presentata nei termini, con la quale giustifica il comportamento del Giovinazzo con l’improvviso peggioramento della malattia del nonno, col quale convive ed al quale presta assistenza. Per ciò ha chiesto che il calciatore sia prosciolto da ogni addebito. I motivi della decisione La Commissione, esaminati gli atti, rileva che il comportamento del calciatore Alessandro Giovinazzo è censurabile. Senza entrare nel merito d’argomentazioni medico scientifiche sulle condizioni di salute del nonno del calciatore e del suo improvviso aggravamento, che avrebbe dovuto in ogni caso consigliare al calciatore di non prender parte alla gara di Coppa Italia Polis-Bolzanetese del 5.9.2004, ritiene questo giudicante, che il motivo dell’abbandono della rappresentativa di beach soccer da parte del calciatore, sia da ricondurre ai dissapori sorti nell’ambito dello spogliatoio con i compagni di gioco e col tecnico, consentendogli così di partecipare alla citata gara di Coppa Italia; anzi fu proprio tale partecipazione a dare l’input alla denuncia ed alla conseguente inchiesta federale. Tale comportamento costituisce violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S. perché palesemente contrario a quei principi di lealtà e probità ivi sanciti. Deve conseguente affermarsi la responsabilità del Giovinazzo, alla quale segue quella oggettiva della società. Sanzioni adeguate appaiono quelle di cui al dispositivo. Il dispositivo Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere al calciatore Giovinazzo Alessandro la sanzione della squalifica per dieci giornate di gara ed all’U.S. Polis Genova 1993 la sanzione dell’ammenda di € 100,00 (cento). Dispone che copia della presente decisione sia notificata al Procuratore Federale ed alle parti deferite.
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