COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 02/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 22 – Reclamo U.S. Rocchettese avverso provvedimenti assunti dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Rocchettese-Santa Cecilia Albisola del 7.11.2004. C.U. n. 15 dell’11.11.2004 C.P. Savona
COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figc-lndcrliguria.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 20 del 02/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Prot. n. 22 - Reclamo U.S. Rocchettese avverso provvedimenti assunti dal G.S. in ordine alla gara del Campionato di Terza Categoria Rocchettese-Santa Cecilia Albisola del 7.11.2004.
C.U. n. 15 dell'11.11.2004 C.P. Savona
L’arbitro della gara Rocchettese-Santa Cecilia Albisola del 7.11.2004 riferiva che, a) dopo aver fischiato la fine del primo tempo, la tifoseria locale lo aveva contestato in modo violento, aggrappandosi alla rete di recinzione, insultandolo e lanciandogli oggetti vari e sputi; b) il calciatore Vassalli Luca dell’U.S. Rocchettese l’aveva colpito alla nuca con una manciata di terra; c) il calciatore Ferraro Franco dell’U.S. Rocchettese, entrato indebitamente nel suo spogliatoio, lo aveva ingiuriato ed aveva tentato di aggredirlo, non riuscendovi per l’intervento di terzi. Concludeva il resoconto affermando che, visto il clima di tensione creatosi, ritenuti espulsi i due calciatori sopra citati e giacché nel corso del primo tempo aveva provveduto ad espellere altri tre calciatori della stessa società, cioè i calciatori Pujatti Luca, Gallo Patrizio e Bertelli Marco, per cui l’U.S. Rocchettese si sarebbe ritrovata in campo, nel secondo tempo, con un numero di giocatori inferiore al minimo previsto, aveva deciso di porre fine anticipatamente alla gara.
Il Giudice Sportivo squalificava i cinque calciatori dell’U.S. Rocchettese, tra i quali Luca Vassalli per cinque giornate, ed infliggeva alla società la punizione sportiva di perdita della gara con lo stesso risultato di 0-3 determinatosi alla fine del primo t., oltre all’ammenda di € 100,00.
Contro tale delibera ha proposto reclamo l’U.S. Rocchettese sottolineando come l’arbitro sia incorso in un palese errore nel decretare la fine anticipata della gara per mancanza del numero legale di calciatori in campo, perché dei cinque tesserati espulsi o ritenuti espulsi, il cui allontanamento avrebbe causato la riduzione dell’organico della squadra sotto al quorum legale, non doveva considerarsi il Bertelli che al momento dell’espulsione si trovava nella posizione di calciatore di riserva. Per ciò chiede che la gara sia ripetuta; chiede altresì la riduzione della squalifica del calciatore Luca Vassalli, colpevole d’un gesto di stizza che però non aveva prodotto conseguenze all’arbitro, e la riduzione della pena pecuniaria contestando il resoconto arbitrale sul comportamento del pubblico e sulla mancanza delle forze dell’ordine preposte alla sicurezza.
Il reclamo è parzialmente accoglibile.
Letti gli atti, la Commissione Disciplinare, in merito alla richiesta di ripetizione della gara, non può che convenire con le doglianze della reclamante; dal computo dei calciatori che, in quanto colpiti da provvedimento disciplinare d’espulsione, avrebbero causato la fine anticipata della gara giustificando la decisione dell’arbitro, deve essere espunto il nominativo del calciatore Marco Bertelli, riportato sulla distinta tra i calciatori di riserva col numero diciotto, che al momento del suo allontanamento non era subentrato ad altro calciatore, come lo stesso direttore di gara riferisce sul rapporto: “20’ del primo tempo n. 18 Bertelli Marco veniva allontanato dalla panchina e quindi dal terreno di gioco in quanto…”
Non sono invece accoglibili le richieste della Società per il calciatore Luca Vassalli reo di aver lanciato da tergo verso l’arbitro una manciata di terra colpendolo al capo e per l’ammenda inflitta in relazione al comportamento tenuto dal pubblico alla fine del primo tempo: entrambe le sanzioni appaiono eque e vanno confermate.
Per questi motivi la Commissione Disciplinare delibera:
· di annullare la decisione del primo giudice revocando la punizione sportiva di perdita della gara inflitta all’U.S. Rocchettese ed inviando gli atti al competente Comitato Provinciale di Savona per la ripetizione;
· di respingere le richieste dell’U.S. Rocchettese in merito alla squalifica del calciatore Vassalli Luca ed alla sanzione pecuniaria.
In quanto parzialmente accolto, dispone la restituzione della tassa.
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