COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo G.S. C.E.P.avverso le squalifiche del calciatore Breschi Massimiliano fino al 13.6.2005 e dell’allenatore Angiletta Angelo fino al 31.1.2005. Gara Avvisatore Marittimo – C.E.P. del 13.11.2004 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 18 del 18.11.2004 C.P. Genova.

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 22 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 29 – Reclamo G.S. C.E.P.avverso le squalifiche del calciatore Breschi Massimiliano fino al 13.6.2005 e dell’allenatore Angiletta Angelo fino al 31.1.2005. Gara Avvisatore Marittimo – C.E.P. del 13.11.2004 Campionato Terza Categoria. C.U. n. 18 del 18.11.2004 C.P. Genova. Avverso i provvedimenti disciplinari in epigrafe riportati ha proposto reclamo il G.S. C.E.P. Il reclamo è inammissibile perché inoltrato tardivamente. L’art. 42 comma 5 C.G.S. stabilisce che i ricorsi di secondo grado debbono essere proposti alla Commissione Disciplinare entro il decimo giorno successivo alla data del comunicato Ufficiale con il quale è stata resa nota la decisione impugnata. Nel caso di specie, il reclamo è spedito con raccomandata dell’1.12.2004, oltre la data di scadenza prevista dal regolamento. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare dichiara inammissibile il reclamo come sopra proposto dal G.S. C.E.P. e dispone l’incameramento della tassa addebitata in conto (art. 29 comma 13 C.G.S.)
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