COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 11/12/2004 PONTECARREGA – MONTOGGIO 87

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA GARA DEL 11/12/2004 PONTECARREGA - MONTOGGIO 87 Dall'esame dei documenti ufficiali, (Rapporto e supplemento) si rileva che prima dell'inizio della gara, la società Pontecarrega, consegnava all'arbitro la lista dei propri giocatori nella quale erano anche riportati i nominativi dei calciatori di riserva aventi i numeri :12-13-14. Peraltro, il n° 14 (Angileri Massimo) non era fisicamente presente; a questo punto il direttore di gara dava quindi inizio all'incontro. Trascorsi circa 15 minuti, durante una interruzione di gioco, un dirigente del Pontecarrega chiedeva all'arbitro di regolarizzare la posizione del giocatore Angileri Massimo, che era sopraggiunto del frattempo. L'arbitro, a causa di una errata interpretazione del regolamento, per sua ammissione, non concedeva l'autorizzazione. Durante l'intervallo, il giocatore si presentava all'arbitro con un documento di riconoscimento al fine di avere l'autorizzazione al suo impiego, ottenendo il benestare, al termine della gara un dirigente della società Pontecarrega consegnava all'arbitro una nota (definita "Riserva scritta Ricorso") con la quale veniva richiesta la non omologazione del risultato a seguito di irregolarità. Il Giudice Sportivo pur affermando che nessuna valenza può essere attribuita alla suddetta nota, in quanto la stessa non rispetta le procedure regolamentari, sottolinea che trattandosi di un errore tecnico commesso dall'arbitro e correttamente riconosciuto dallo stesso, l'organo di disciplina sportiva, prendendone atto, deve giudicare se tale errore abbia influito sul risultato finale per l'eventuale applicazione dell'articolo 12/4 del C.G.S. Infatti non si può parlare di insindacabilità tecnica di fronte ad un errore commesso ed ammesso dall'arbitro. Nel caso di specie, è evidente che la gara non ha avuto regolare svolgimento in quanto la società Pontecarrega è stata privata della possibilità di utilizzare il calciatore Angileri per il periodo di tempo, intercorso dal 15°minuto al 45° del primo tempo. In conclusione, accertati i fatti, considerando che l'errore tecnico dell'arbitro ha influito sul regolare andamento della gara, in ottemperanza ai disposti dell'art. 12/4c del C.G.S., sciogliendo la riserva di cui al Com. Uff. n°22 del 16/1/2004, si delibera di ordinare le ripetizione della gara, trasmettendo gli atti alla segreteria del Comitato.
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