COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 – Reclamo G.S. Nuova San Fruttuoso avverso la squalifica del calciatore Vassallo Simone fino al 30 settembre 2005 – Gara Nuova San Fruttuoso-A. Baiardo del 28.11.2004 Campionato di Promozione (11ª – A). C.U. n. 20 del 2.12.2004

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 32 – Reclamo G.S. Nuova San Fruttuoso avverso la squalifica del calciatore Vassallo Simone fino al 30 settembre 2005 – Gara Nuova San Fruttuoso-A. Baiardo del 28.11.2004 Campionato di Promozione (11ª - A). C.U. n. 20 del 2.12.2004 La Commissione Disciplinare, letto il reclamo del G.S. Nuova San Fruttuoso con cui si contesta la decisione del Giudice Sportivo di cui al C.U. n. 20 del 2.12.2004 di squalifica del calciatore Vassallo Simone fino al 30 Settembre 2005, sentito il rappresentante della società, osserva quanto segue: · la società ha avanzato reclamo, ritenendo eccessiva la squalifica del calciatore, perché il deplorevole gesto verso l’arbitro non racchiude elementi che giustifichino una così pesante sanzione disciplinare; · dal referto, dotato di fede privilegiata, emergono i fatti così come riportati nella declaratoria del giudice sportivo: “Vassallo Simone – espulso – protestando, si avvicinava all’arbitro ed appoggiandogli una mano sul collo, lo tratteneva, profferendo frasi offensive”; · il censurabile comportamento del calciatore, deve però essere inquadrato nella fattispecie della “grave protesta“ nei confronti dell’arbitro al quale il Vassallo, che non ricopriva la carica di Capitano della squadra, non aveva titolo di rivolgersi in nessun modo tanto meno nelle maniere riferite sugli atti e più sopra riportate. La sanzione può quindi essere ridotta e determinata come da dispositivo; per questi motivi delibera di ridurre la squalifica del calciatore Vassallo Simone dal 30 Settembre 2005 al 31 Marzo 2005. Dispone la restituzione della tassa addebitata in conto.
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