COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo del Sig. Geanesi Alessandro, allenatore Soc. U.S. Polis Genova 1993 avverso la squalifica fino al 30 Aprile 2005. Gara Rapallo C5 – Polis Ge del 27.11.2004 Campionato Regionale C1 Calcio A5 (5ª A)

COMITATO REGIONALE LIGURIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-lndcrliguria.it e sul Comunicato Ufficiale N° 23 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Prot. n. 33 – Reclamo del Sig. Geanesi Alessandro, allenatore Soc. U.S. Polis Genova 1993 avverso la squalifica fino al 30 Aprile 2005. Gara Rapallo C5 – Polis Ge del 27.11.2004 Campionato Regionale C1 Calcio A5 (5ª A) La Commissione Disciplinare, · letto il reclamo con il quale il Sig. Geanesi Alessandro, allenatore dell’U.S. Polis Genova 1993 si oppone al provvedimento indicato in epigrafe affermando che all’atto della sua espulsione, mentre si allontanava dal campo di gara, l’arbitro gli avrebbe rivolto frase di minaccia, alla quale egli avrebbe opposto solo la richiesta di chiarimenti, senza appoggiare il viso su quello del direttore di gara come riportato sugli atti; per questo chiede siano ammessi a testimoniare alcune persone presenti alla gara, tra le quali tre tesserati della squadra ospitante; · visto il referto di gara dal quale si evince che il Geanesi, allontanato dal campo per ripetute proteste, si era diretto verso l’arbitro con aria minacciosa ed appoggiando il suo volto a quello del direttore di gara, gli aveva rivolto frase offensiva; · respinte le eccezioni del reclamante perché il Codice di Giustizia Sportiva sancisce che il giudizio sportivo, per fatti avvenuti sul campo di gioco, si svolge esclusivamente sulle risultanze degli atti ufficiali, alle quali è attribuita valore di prova privilegiata (art. 31 lett A1 C.G.S.) non ammettendo quindi la testimonianza di terze persone ancorché tesserate per l’organizzazione federale; · atteso quindi che i fatti sono quelli riportati nel referto arbitrale ma considerato che in virtù delle modalità di svolgimento degli stessi, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare eccessivamente afflittiva e che deve ritenersi congrua la squalifica fino al 31 Marzo 2005; per questi motivi in accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Polis Genova 1993 riduce la squalifica irrogata all’allenatore Geanesi Alessandro dal 30 Aprile 2005 al 31 Marzo 2005. La tassa reclamo, versata direttamente alla Segreteria del Comitato Regionale, va restituita.
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