COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Nuova Chiuduno Camp. 2Jun. Prov. Gir. C Gara del 25/09/2004 tra Credano/Nuova Chiuduno

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 16 del 21/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società F.C. Nuova Chiuduno Camp. 2Jun. Prov. Gir. C Gara del 25/09/2004 tra Credano/Nuova Chiuduno La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società NUOVA CHIUDUNO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante, la società CREDARO avrebbe fatto partecipare il calciatore TOUKAMI MOHAMED in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nel termine di cui all’art.42 n.3 del C.G.S. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del C.G.S. Rilevato che la società CREDARO non ha inviato le proprie contro deduzioni. Rilevato che, come comunicato dall’ufficio Tesseramenti, il calciatore non risulta tesserato per la società CREDARO, di conseguenza il reclamo è fondato in quanto il calciatore stesso non aveva titolo a partecipare alla gara in esame. Visti gli artt.12-13-14-17-42 n. 2 del C.G.S., la Commissione Disciplinare DELIBERA In accoglimento del reclamo proposto: a) di comminare alla società A.C. CREDARO la punizione sportiva della perdita della gara per 0-3 b) di comminare alla società A.C. CREDARO l’ammenda di EURO 65,00 così determinata in relazione alla categoria di appartenenza; c) di inibire a tutto il 21/11/2004 il dirigente accompagnatore sig. PATELLI MARCO della società A.C. CREDARO Dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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