COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Codogno 1908 Camp. Prom. Gir. E Gara del 26/09/2004 tra Atletico CVS/Codogno C.U. n.13 del C.R.L. datato 30/09/2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.C. Codogno 1908 Camp. Prom. Gir. E Gara del 26/09/2004 tra Atletico CVS/Codogno C.U. n.13 del C.R.L. datato 30/09/2004 La società CODOGNO ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha deliberato la ripetizione della gara disputatasi in data 26/09/2004 sospesa dal direttore di gara al 27’ del 2° T., chiedendo la punizione sportiva per la A.S. ATLETICO CVS della perdita della gara per 0-3. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.37, n.4 del C.G.S., e che la reclamante ha fornito prova di aver trasmesso copia del medesimo reclamo alla controparte osserva quanto segue: L’esame degli atti ufficiali evidenzia che al 27’ del 2° T. il direttore di gara ha provveduto a sospendere la gara in seguito ad una confusione generale verificatasi dopo l’espulsione del calciatore Perna Fabio, per somma di ammonizioni. Si rileva che al momento dell’espulsione figuravano già espulsi altri due giocatori della medesima compagine e che il numero dei calciatori presenti in campo era ridotto a otto unità. A seguito dell’espulsione del calciatore Perna, avvenuta al 27° del 2° T. si verificava una situazione di confusione generale provocata da alcuni calciatori della società A.S. ATLETICO CVS, tra cui venivano individuati il n.3 Alessandri Giovanni, il n.4 Cervinaro Giampietro ed il n.8 Rocchi Stefano, che minacciavano pesantemente il direttore di gara e lo ingiuriavano gravemente. A tale parapiglia si sommava l’ingresso in campo delle persone presenti in panchina in maniera che il direttore di gara restava accerchiato in una ressa. L’arbitro a seguito dei rischi alla sua incolumità che si erano concretizzati ed anche in considerazione della circostanza che alcuni dei calciatori e dei dirigenti che avevano provocato il suddetto parapiglia meritavano l’espulsione e che perlomeno i tre calciatori su menzionati dovevano ritenersi espulsi decideva di sospendere definitivamente la gara. Il G.S. sul presupposto che l’arbitro non ha denunciato una situazione di violenza generale, ma solo una situazione di confusione generale non ha condiviso la decisione del direttore di gara ed ha disposto la ripetizione della gara. Alla suddetta decisione ha proposto reclamo la società A.C. CODOGNO 1908 chiedendo la punizione sportiva per la A.S. ATLETICO CVS della perdita della gara per 0-3. Ad avviso della presente Commissione il reclamo appare fondato e va accolto. Invero, nel caso in esame non può considerarsi che il direttore di gara ha palesemente chiarito che, a seguito dell’accaduto avrebbe dovuto assumere provvedimenti sanzionatori nei confronti di diversi calciatori e di altri tesserati, perlomeno con certezza nei confronti dei tre calciatori su menzionati. Tale situazione avrebbe provocato ai sensi dell’art.73 comma 2° delle NOIF l’impossibilità di proseguire la gara per la mancanza del numero minimo di calciatori presenti in campo per la A.S. ATLETICO CVS. Il numero insufficiente di calciatori per una squadra, che ha indotto il direttore di gara, come emerge pacificamente, è da imputarsi unicamente alla condotta della società A.S. ATLETICO CVS. Ed ha provocato la sospensione della gara. Per tali motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo proposto dalla A.C. CODOGNO 1908, ed in riforma dell’impugnata delibera COMMINA In merito alla gara in oggetto, la punizione sportiva della perdita della gara alla società A.S. ATLETICO CVS, per 0-3 e dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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