COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ U.S. Brighenti Camp. 2^ Cat. Gir. O Gara del 17/10/2004 tra Leone XIII/Brighenti C.U. n. 13 del Comitato di MILANO datato 21/10/2004
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.lnd-crl.it e sul
Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO SOCIETA’ U.S. Brighenti Camp. 2^ Cat. Gir. O
Gara del 17/10/2004 tra Leone XIII/Brighenti
C.U. n. 13 del Comitato di MILANO datato 21/10/2004
La società BRIGHENTI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto avverso la omologazione della gara e ha inibito il tecnico ANGELO SAVARESE sino al 21/12/2004, lamentando che un errore dell’arbitro in merito alla ripresa del gioco momentaneamente sospeso aveva falsato il risultato finale della gara e che il SAVARESE si era limitato a protestare nei confronti dell’arbitro.
La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. ed anche alla controparte, rileva: il reclamo proposto avverso la omologazione della gara con il risultato ottenuto sul camp disposto dal G.S. è infondato e non merita accoglimento, infatti come ha correttamente affermato il G.S. le decisioni assunte dal direttore di gara aventi natura esclusivamente tecnica (come le modalità di ripresa del gioco) sono sottratte alla competenza del G.S. ai sensi dell’art.18 comma 2° del CGS. Per quanto attiene alla inibizione comminata al tecnico SAVARESE, si osserva la correttezza di valutazione operata dal G.S. nel provvedimento reclamato. Infatti, il SAVARESE come emerge chiaramente dal rapporto arbitrale, ha ripetutamente insultato l’arbitro. Pertanto, la decisione del G.S. merita di essere integralmente confermata.
Tanto premesso e ritenuto
RIGETTA
Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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