COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S. Varano Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 17/10/2004 tra A.S. Varano/S.C. Aurora

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 19 del 11/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SOCIETA’ A.S. Varano Camp. 3^ Cat. Gir. B Gara del 17/10/2004 tra A.S. Varano/S.C. Aurora La Commissione Disciplinare, letto il reclamo proposto dalla società A.S. VARANO relativo alla gara in oggetto, nella quale, secondo l’assunto della reclamante la società avrebbe fatto partecipare il calciatore ZIVELONGHI FABIO in posizione irregolare. Rilevato che il reclamo è stato proposto nei termini di cui all’art.42 n.3 del CGS. Rilevato che è stata inviata copia del reclamo alla controparte, come previsto dallo stesso art.42 comma 6 del CGS, lette le contro deduzioni della società S.C. AURORA osserva: Come risulta dal C.U. n.46 del 26/05/2004 del CRL il calciatore ZIVELONGHI ha subito una squalifica per una gara da scontarsi nella prima giornata di campionato (12/09/2004); nella prima giornata di campionato, (gara AURORA/CABLAS) come risulta dalla relativa distinta il detto calciatore è sceso in campo, non scontando la squalifica; il calciatore ha partecipato pure alla successiva gara del 19/09/2004 (COMABBIO/AURORA) in posizione irregolare; nella successiva gara del 26/09/2004 (AURORA/DON BOSCO) il calciatore non è sceso in campo scontando così la squalifica pendente dal campionato precedente. Il 03/10/2004, di conseguenza, il detto calciatore ha legittimamente partecipato alla gara FULCRO TRAVEDONA/AURORA. Nel C.U. n.14 del 07/10/2004 è stata pubblicata la delibera di Questa Commissione che ha comminato al calciatore FABIO ZIVELONGHI, a seguito del reclamo della società U.S. COMABBIO, una giornata si squalifica in violazione alla partecipazione in posizione irregolare alla gara del 19/09/2004. Il calciatore ha scontato detta sanzione nella gara successiva alla pubblicazione del C.U. riportante la sanzione stessa, non partecipando alla gara AURORA/COAREZZA del 10/10/2004. Alla gara del 17/10/2004, oggetto del presente reclamo, ZIVELONGHI aveva quindi titolo a partecipare. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare RIGETTA Il reclamo proposto e dispone l’addebito della relativa tassa.
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