COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 C.U.S. BRESCIA – ORZINUOVI CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 DECISIONE DEL GIUDICE SPORTIVO CAMPIONATO CALCIO A 5 SERIE C2 C.U.S. BRESCIA - ORZINUOVI CALCIO A 5 Visti gli atti ufficiali di gara. Rilevato che: - La gara in oggetto è stata sospesa in via definitiva al 22° minuto del secondo tempo a causa del verificarsi di una rissa che, durata ben 15 minuti, ha visto coinvolti, a vario titolo, quasi tutti i calciatori presenti in campo di entrambe le Società , ed alcuni spettatori ( non identificati) entrati indebitamente sul terreno di gioco. - L’Arbitro pur identificando alcuni tra i calciatori partecipanti alla rissa (e precisamente i calciatori della soc. Cus Brescia: Bonatti Marco, Fracassi Fausto e dell’Orzinuovi: Battaglia Bruno, Chiodi Marco, Correnti Roberto,) non è stato in grado a causa della grande confusine di distinguere con precisione l’identità degli altri partecipanti e le diverse responsabilità di ciascun partecipante alla rissa medesima. - Constatata dunque l’impossibilità di continuare l’incontro perché avrebbe dovuto espellere i calciatori partecipanti alla rissa, ed in tal modo entrambe le Società sarebbero comunque rimaste senza il numero minimo di calciatori previsto dalla vigente normativa federale, l’Arbitro decideva di considerare l’incontro sospeso in via definitiva a decorrere dal 22° minuto del secondo tempo. - Per consolidata giurisprudenza quando la necessitata interruzione della partita si deve imputare ai calciatori di entrambe le Società, la conseguenza non può essere quella della ripetizione della gara, che postula l’assenza di responsabilità anche oggettiva delle Società in ordine ai fatti o situazioni che abbiano influito decisamente sul regolare svolgimento della gara, ma è quella espressamente prevista dall’art.12 comma 2 C.G.S., vale a dire la punizione sportiva a carico di entrambe le Società interessate, dovendo queste rispondere del comportamento rissoso dei propri calciatori, causa determinante della chiusura anticipata della gara (cfr. Comm. Disciplinare presso C.R. Lombardia in C.U. n°.26 del 21-01-1999). E la C.A.F. ha avuto modo di precisare più volte che” .. una volta accertato il verificarsi di una rissa in campo è del tutto inutile stabilire quale soggetto abbia ad essa dato origine; infatti se l’interruzione anticipata della gara ha avuto causa non già in un semplice diverbio tra calciatori, ma in una vera e propria rissa, la responsabilità di questa va individuata sul fatto di avervi partecipato, non già solo nell’averla provocata (C.A.F. in C.U. n°.27 del 19-05-1994). P.Q.S. DELIBERA a) di comminare alle Società Cus Brescia ed Orzinuovi la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 in quanto oggettivamente responsabili del mancato regolare svolgimento della gara in oggetto, ai sensi dell’art. 12 comma 2 del C.G.S.; b) di comminare alle Società: Cus Brescia ed Orzinuovi la sanzione dell’ammenda pari a euro 250,00 in quanto oggettivamente responsabile della rissa che ha visto coinvolti a vario titolo quasi tutti i propri calciatori presenti in campo nonché alcuni sostenitori della propria società e per aver consentito l’accesso indebito degli spettatori sul terreno di gioco;; c) di squalificare per due gare i calciatori della soc. Cus Brescia: Bonatti Marco, Fracassi Fausto e dell’Orzinuovi: Battaglia Bruno, Chiodi Marco, Correnti Roberto. d) di squalificare per quattro gare il calciatore della soc. Cus Brescia Zambonini Marco, (espulso al 22° del secondo tempo) perché col proprio comportamento ingiurioso nei confronti degli avversari dopo la segnatura di una rete contribuiva a scatenare la violenta rissa sopra descritta; e) di inibire per mesi due, fino al 12-01-05, il Sig. Taiocchi Oliviero, della soc. AS Orzinuovi, perché colla propria reazione nei confronti del calciatore avversario contribuiva a scatenare la violenta rissa sopra descritta.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it