COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 23/10/2004 tra Torrevillese/Varzi C.U. n.12 del Comitato di PAVIA datato 28/10/2004

COMITATO REGIONALE LOMBARDIA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd-crl.it e sul Comunicato Ufficiale N° 20 del 18/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo Società A.S. Varzi Camp. Jun. Prov. Gir. B Gara del 23/10/2004 tra Torrevillese/Varzi C.U. n.12 del Comitato di PAVIA datato 28/10/2004 La società A.S. VARZI ha proposto reclamo avverso la decisione del G.S. che ha squalificato il calciatore PALLAVEZATI JACOPO per 5 GARE, lamentando che il direttore di gara avrebbe confuso il calciatore sanzionato che al momento dei fatti ascritti si trovava fuori dal terreno di gioco e non si è, pertanto, reso responsabile di alcuna offesa al direttore di gara. Chiede di conseguenza una adeguata riduzione della sanzione. La Commissione Disciplinare, preso atto che il reclamo è stato inviato nei termini di cui all’art.42 n.5 del C.G.S. rileva: esaminati il referto arbitrale ed il suo allegato, fonte primaria e privilegiata di prova, sentiti i ricorrenti ed interrogato il direttore di gara a migliori chiarimenti sull’accaduto è emerso che il calciatore PALLAVEZATI, come confermato espressamente dal direttore di gara alla presente Commissione per le vie brevi, dopo essere stato espulso per somma di ammonizioni al termine della gara insultava e minacciava il direttore di gara. Comunque, tenendo conto degli abituali criteri di valutazione della presente Commissione, appare equo graduare la sanzione disposta in prime cure. Tanto premesso, in parziale accoglimento del reclamo proposto RIDUCE La squalifica del calciatore PALLAVEZATI JACOPO a 4 GARE effettive. Si dispone l’accredito della relativa tassa a favore della reclamante.
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