COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA avverso sanzioni merito gara Cameratese – Cral Palombina Vecchia, del 2.10.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria”, girone “E” – Com. Uff. n. 11 del 6.10.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO C.R.A.L. PALOMBINA VECCHIA avverso sanzioni merito gara Cameratese – Cral Palombina Vecchia, del 2.10.2004 - Campionato Provinciale di Terza Categoria”, girone “E” - Com. Uff. n. 11 del 6.10.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore De Falco Claudio, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 7 ottobre 2008 perché “espulso per offese al direttore di gara, si avvicinava allo stesso colpendolo con due pugni dei quali uno schivato. L’altro colpiva l’arbitro alla testa procurandogli forte dolore. Il De Falco, mentre veniva allontanato a forza dai suoi compagni, continuava ad ingiuriare e minacciare il direttore di gara.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società Cral Palombina Vecchia invocando per il proprio calciatore una riduzione della sanzione comminatagli dal primo Giudice. Quanto avvenuto a Camerata Picena fu, a dire della reclamante, la conseguenza di una crisi nervosa del proprio tesserato, il quale pose in essere un comportamento completamente al di fuori della sua indole, per il quale peraltro lo stesso si è profondamente addolorato e sinceramente pentito. Deduceva altresì la reclamante i buoni precedenti del De Falco per avere questi sempre tenuto un comportamento corretto verso gli avversari e verso i direttori di gara. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il De Falco, espulso per linguaggio offensivo nei suoi confronti, lo colpì con un forte pugno alla testa, dopo avergliene intercettato un primo con il braccio. Nel viaggio di ritorno accusava dolore alla testa, poi scomparso senza alcuna altra conseguenza. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevato che i fatti, come risultanti dal referto arbitrale e dalle successive dichiarazioni del Giudice di gara, non lasciano dubbi circa la loro gravità e le conseguenti responsabilità del De Falco in ordine al comportamento ascrittogli; n ritenuto tuttavia che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica, sia pur a fronte del permanere della responsabilità del tesserato per come accertata, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla società C.r.a.l. Palombina Vecchia, per l’effetto riducendo la squalifica del calciatore De Falco Claudio al 30 settembre 2006. Dispone restituirsi la tassa versata.
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