COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAN BIAGIO OSIMO avverso sanzioni merito gara Montecassiano – San Biagio, del 10.10.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 29 del 14.10.2004

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO S.S. SAN BIAGIO OSIMO avverso sanzioni merito gara Montecassiano – San Biagio, del 10.10.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 29 del 14.10.2004 Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Vitaloni Alessandro, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica fino al 28 febbraio 2005 perché “dopo una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, si avvicinava allo stesso e lo strattonava in modo violento, procurandogli la scucitura della divisa nonché due leggere escoriazioni al braccio sinistro. A seguito dell'accaduto il direttore di gara, avvertendo peraltro dolore al braccio, sospendeva definitivamente la gara.” Lo stesso Giudicante comminava ai calciatori Camilletti Emanuele e Pesaresi Simone, ad ognuno, la sanzione della squalifica per quattro gare effettive, entrambi perché “dopo una decisione tecnica assunta dal direttore di gara, si avvicinava allo stesso e lo strattonava ripetutamente. A seguito di ciò l'arbitro sospendeva definitivamente la gara.” Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo la S.S. San Biagio Osimo, invocando per i propri tesserati Vitaloni e Camilletti una sensibile e congrua riduzione delle sanzioni loro inflitte dal primo Giudice, mentre l’annullamento, ovvero, in subordine, la riduzione per quella comminata al Pesaresi. A dire della reclamante il Pesaresi sarebbe completamente estraneo ai fatti ascrittigli, in quanto lo stesso si trovava a notevole distanza dal direttore di gara, allorché questi sospese definitivamente l’incontro. Ha ammesso viceversa la protesta, ritenuta eccessiva e sbagliata, dei propri calciatori nei confronti del direttore di gara, nella convinzione però dell’errata convalida di una rete, decretata dall’arbitro nonostante il pallone non avesse varcato la linea di porta. Comunque i calciatori sanzionati volevano solamente protestare e non assolutamente usare violenza nei confronti del direttore di gara: sia pure in buona fede e per il comportamento errato dei propri giocatori, a dire della Società, l’arbitro sarebbe incorso in una valutazione falsata delle intenzionalità e, di conseguenza, il primo Giudice avrebbe comminato sanzioni eccessive. La medesima reclamante insisteva nella richiesta riduzione delle sanzioni inflitte ai propri tesserati anche in considerazione dei buoni precedenti disciplinari degli stessi. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara asseriva di essere certo che il Pesaresi, unitamente al Camilletti, al Vitaloni ed altri non identificati, faceva parte dei calciatori ospiti che lo accerchiarono e lo spintonarono ed il comportamento dei quali lo indusse a sospendere definitivamente l’incontro. Precisava che il Vitaloni, nell’occasione, gli si avvicinò protestando e, al fine di richiamarne l’attenzione e senza intenti violenti, lo spinse con le mani sul petto, tanto da farlo indietreggiare, lo afferrò con forza ad un braccio procurandogli dei graffi e scucendogli la maglia, allorché lo stesso si sottraeva alla presa. 1.1. LA COMMISSIONE - visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - ritenuto che dalle risultanze istruttorie appare provata la responsabilità dei calciatori Vitaloni, Camilleti e Pesaresi in ordine ai fatti loro ascritti; - ritenuto che il comportamento dei ridetti tesserati sia da stigmatizzare oggettivamente, in modo inequivoco e da definire grave, soprattutto in considerazione delle conseguenze nelle legittime determinazioni dell’arbitro in merito alla sospensione definitiva della gara; - ritenuto, ai fini disciplinari, che qui interessano, e quindi avuto riguardo all’aspetto soggettivo del suo comportamento, che il calciatore Vitaloni non abbia avuto l’intenzione di porre in essere alcun atto di violenza nei confronti dell’arbitro; - ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica inflitta al Vitaloni, mentre vadano confermate quelle comminate al Pesaresi ed al Camilletti. 2. P.Q.M. accoglie parzialmente il reclamo come sopra proposto dalla S.S. San Biagio Osimo, per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Vitaloni Alessandro al 31 dicembre 2004, confermando nel resto l’impugnata delibera. Dispone la restituzione della tassa versata.
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