COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. S. CECILIA avverso esito gara Atletico Acqualagna – S. Cecilia, del 3.10.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°38 del 28/10/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. S. CECILIA avverso esito gara Atletico Acqualagna – S. Cecilia, del 3.10.2004 - Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “A”. All’esito della gara indicata in epigrafe e terminata con il punteggio di 1 a 0, l’U.S. S. Cecilia ha proposto rituale reclamo adducendo che, nell’occasione, nelle file della squadra avversaria, è stato schierato il calciatore Bocchini Michael, in posizione irregolare in quanto squalificato per una gara effettiva, come risultante dal Com. Uff. n. 78 dell’8 aprile 2004 del Comitato Regionale Marche, allorché lo stesso militava nell’U.S. Falco Acqualagna. La medesima reclamante concludeva chiedendo l’aggiudicazione della gara a proprio favore. L’A.S.D. Atletico Acqualagna, con missiva del 13.10.2004, faceva pervenire a questa Commissione proprie controdeduzioni, assumendo che il Bocchini avrebbe scontato la squalifica per una gara, maturata nel Campionato Regionale Juniores, non prendendo parte al successivo incontro della propria Società nel Campionato di Eccellenza, nella stagione sportiva 2003/2004. Infatti lo stesso tesserato non risultava inserito nell’elenco dei calciatori, pubblicato sul Com. Uff. n.103 del 30 giugno 200 del Comitato Regionale Marche, che avrebbero dovuto terminare di scontare squalifiche nella stagione sportiva in corso. 1. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n esperiti i dovuti accertamenti presso la Segreteria del Comitato Regionale Marche, dai quali è risultata la fondatezza dell’assunto della reclamante, in quanto il calciatore Bocchini Michael risulta essere stato effettivamente squalificato per una gara, nella stagione sportiva scorsa, a seguito di espulsione, nell’ultimo incontro del Campionato Regionale Juniores, allorché lo stesso era tesserato a favore dell’U.S Falco Acqualagna, come da provvedimento del Giudice Sportivo pubblicato sul citato Com. Uff. n. 78; n rilevato che a norma del 3° comma dell’art. 17 del Codice di giustizia sportiva “il calciatore colpito da squalifica per una o più giornate di gara deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava quando è avvenuta l’infrazione che ha determinato il provvedimento” e che a norma del 6° comma del medesimo art.17, “le squalifiche che non possono essere scontate, in tutto o in parte, nella stagione sportiva in cui sono state irrogate, devono essere scontate, anche per il solo residuo, nella stagione o nelle stagioni successive. Nel caso in cui il calciatore colpito dalla sanzione abbia cambiato società,… la squalifica è scontata, in deroga al comma 3, per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società di appartenenza”; n ritenuto che non assume alcun rilievo il fatto che il Bocchini non risulta nell’elenco dei calciatori che, al termine della stagione sportiva scorsa, non avevano scontato interamente la squalifica, peraltro automatica nel caso che ci occupa, e pubblicato nel citato Com. Uff. n. 103, poiché l’inserimento o meno in tale elenco non costituisce prova di essere stato sanzionato o meno: tale pubblicazione riveste carattere esclusivamente informativo; n ritenuto pertanto che il Bocchini doveva scontare il residuo di squalifica nella stagione sportiva in corso e nelle gare ufficiali di campionato della prima squadra della nuova società di appartenenza; n rilevato che il ridetto calciatore non aveva ancora scontato la squalifica alla data della gara in esame, alla quale pertanto lo stesso ha partecipato in posizione irregolare; n visti gli artt. 12, commi 1 e 5, 17, commi 3 e 6, 41, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. S. Cecilia, per l’effetto infliggendo all’A.S.D. Atletico Acqualagna la sanzione sportiva della perdita per 0 a 3 della gara suindicata, al sig. Gamba Cristian, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, la sanzione dell’inibizione per giorni quindici ed al calciatore Bocchini Michael la squalifica per una ulteriore giornata di gara. Dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it