COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. A.C. MONTECASSIANO avverso decisioni merito gara A. C. Montecassiano – Agugliano, del 25.9.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” – Com. Uff. n. 33 del 21.10.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. A.C. MONTECASSIANO avverso decisioni merito gara A. C. Montecassiano – Agugliano, del 25.9.2004 – Campionato Regionale di Seconda Categoria, girone “D” - Com. Uff. n. 33 del 21.10.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con delibera pubblicata sul citato Com. Uff. n. 33, provvedendo sul reclamo dell’A.C. Montecassiano per la mancata effettuazione della gara in epigrafe, lo respingeva, ritenendo insussistente l’ipotesi di forza maggiore di cui all’art. 55, 1° comma, delle N.O.I.F. e, conseguentemente, infliggendo alla stessa la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.C. Montecassiano deducendone l’erroneità e chiedendo, previo riconoscimento a favore della reclamante dell’esimente della forza maggiore, la ripetizione della gara. L’A.C. Montecassiano assumeva: - di essere in possesso della dichiarazione di disponibilità del campo S. Liberato di Montecassiano, ove si sarebbe dovuta disputare la gara in esame, rilasciata dal Comune all’atto della sua iscrizione al Campionato di competenza; - che gli impianti sportivi, di proprietà Comunale, sono totalmente gestiti da altra Società locale, la Polisportiva Samb Montecassiano, in forza di convenzione-concessione stipulata con l’Ente proprietario; - che con nota del 23 settembre u.s., la Samb Montecassiano, contravvenendo ai principi di priorità della F.I.G.C., paventava l’impossibilità di utilizzo del campo da parte della reclamante per le gare di sabato, per la concomitanza di gare del proprio settore giovanile; - di avere confidato, in perfetta buona fede, nel rispetto delle norme Statali e Federali in materia, da parte della Società concessionaria dell’impianto sportivo, alla quale incombeva l’obbligo di permettere la disputa delle gare, secondo il calendario del competente Comitato della L.N.D. – F.I.G.C.; - che la reclamante, comunque, operava ogni sforzo per evitare il pericolo di comportamenti arbitrari ed abusivi da parte del gestore del ridetto impianto sportivo, indirizzando al Comune di Montecassiano le note del 23 e del 24 settembre u.s., contenente espressa richiesta di emissione di ordinanza finalizzata ad obbligare il gestore a rendere accessibile l’uso del S. Liberato e ad apprestare, in caso di inottemperanza, ogni attività connessa al regolare svolgimento della gara in questione; - che il comportamento della Samb Montecassiano, che aveva peraltro regolarmente consentito la disputa della precedente gara di campionato, di impedire l’accesso all’impianto sportivo S. Liberato per l’incontro in esame, non era in alcun modo prevedibile, anche perché alla citata data non vi era alcuna concomitanza con gare del settore giovanile, i cui campionati non erano ancora iniziati; - che il Comitato Regionale Marche della L.N.D. – F.I.G.C. si sarebbe dovuto attivare appena ricevuta la nota della Samb Montecassiano con la quale veniva preannunciata l’indisponibilità del campo per la ridetta gara; - che la reclamante interpellò per vie brevi, data l’imminenza della gara, ben tre società limitrofe, chiedendo loro la disponibilità degli impianti, ottenendo tuttavia altrettanti motivati dinieghi; - che l’A.C. Montecassiano pose in essere ogni attività al fine di scongiurare la poi verificatasi impossibilità di disputa della gara in questione, imputando a forza maggiore ogni fatto accaduto e, quindi, non ascrivibile ad alcuna responsabilità della reclamante. Alla richiesta audizione la reclamante ribadiva le argomentazioni già formulate, reiterando le richieste ivi contenute. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali; - rilevato che a norma dell’art. 15 delle N.O.I.F. le società, per ottenere l’affiliazione alla F.I.G.C. devono dichiarare di avere la disponibilità di un idoneo campo di gioco, sul quale poter disputare le gare interne, senza limiti o restrizioni; - rilevato che l’art. 24, 2° comma, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, impone alle società, per l’iscrizione ai Campionati, di avere la permanente disponibilità di un campo di gioco; - ritenuto che l’indisponibilità del terreno di gioco, ove si sarebbe dovuto disputare l’incontro in esame, sia pur indipendente dalla volontà della reclamante, debba essere alla stessa addebitata, per non avere, una volta ricevuta la comunicazione in tal senso da parte della Società concessionaria dell’impianto sportivo, correttamente e tempestivamente espletato le dovute procedure necessarie per ottenere dai competenti Organi Federali l’autorizzazione per l’eventuale spostamento della gara stessa ovvero altro provvedimento per poterla comunque disputare; - rilevato infatti che la reclamante si limitava a far pervenire, peraltro in data 25 settembre u.s., al Comitato Regionale Marche L.N.D. – F.I.G.C., una copia della richiesta inviata al Sindaco del Comune di Montecassiano tendente ad ottenere ordinanza di imposizione dell’obbligo al concessionario dell’impianto sportivo di non ostacolare la disputa della gara in programma per il pomeriggio dello stesso giorno; - ritenuto di dover escludere quindi che ricorra l’invocata esimente della causa di forza maggiore, la quale peraltro postula che nessun addebito, neppure a titolo di colpa lievissima, possa muoversi a chi invoca la causa escludente la responsabilità; - ritenuto che non possono trovare accoglimento le doglianze della reclamante alle quali la migliore risposta è fornita dalla decisione impugnata; - ritenuto che la delibera del Giudice Sportivo si sottrae ad ogni censura e fornisce, con una motivazione ampia e corretta, una chiave di interpretazione regolamentare e di giudizio della vicenda che viene condivisa da questo collegio. P.Q.M. respinge il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. A.C. Montecassiano. Dispone incamerarsi la tassa versata.
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