COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. A.C.L.I. VILLA MUSONE avverso sanzioni merito gara Pinocchio – Villa Musone, del 29.10.2004 – Campionato Calcio a 5, Serie “D”, girone “D” – Com. Uff. n. 15 del 3.11.2004 del Comitato Provinciale di Ancona.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. A.C.L.I. VILLA MUSONE avverso sanzioni merito gara Pinocchio – Villa Musone, del 29.10.2004 – Campionato Calcio a 5, Serie “D”, girone “D” – Com. Uff. n. 15 del 3.11.2004 del Comitato Provinciale di Ancona. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ancona, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava all’U.S. A.C.L.I. Villa Musone la sanzione dell’ammenda di € 26,00 “per comportamento offensivo del proprio pubblico nei confronti dell’arbitro per tutto l’arco della gara”; infliggeva altresì l’inibizione fino al 20 dicembre 2004 al dirigente della medesima società, sig. Chiappini Fabrizio, “per comportamento gravemente minaccioso nei confronti dell’arbitro al termine della gara”; squalificava inoltre fino al 30 giugno 2005 il sig. Castagnari Davide, massaggiatore della reclamante, in quanto “allontanato perché entrato nel terreno di gioco senza autorizzazione contestava una decisione del direttore di gara spintonandolo con estrema forza; alla notifica del provvedimento di allontanamento profferiva frasi volgari ed ingiuriose nei confronti dell’arbitro anche con linguaggio blasfemo, nonché minacciando lo stesso tanto che era necessario l’intervento dei giocatori della squadra avversaria per allontanarlo dall’arbitro ed impedirgli ulteriori atti violenti. Raggiunto il settore riservato al pubblico, il medesimo Castagnari continuava ad urlare, minacciare ed insultare sino all’arrivo della forza pubblica”; squalificava infine per quattro gare il calciatore Argentato Gianmatteo, anch’egli tesserato la reclamante, perché “espulso per atto di violenza nei confronti di un avversario a gioco fermo, alla notifica del provvedimento di espulsione, profferiva bestemmie ed offendeva l’arbitro”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. A.C.L.I. Villa Musone contestando la veridicità del rapporto arbitrale e chiedendo l’annullamento per talune sanzioni, per altre, rilevatane l’eccessività, la riduzione. Secondo la reclamante i propri sostenitori giungevano al campo solo all’inizio del secondo tempo, in coincidenza dell’arrivo delle Forze dell’Ordine, e quindi non potevano assumere alcun atteggiamento offensivo verso l’arbitro per tutta la durata dell’incontro, non essendo presenti nella prima frazione di gara. Ha negato ogni addebito a carico del Chiappini escludendo che questi abbia tenuto alcun comportamento minaccioso nei riguardi dell’arbitro a fine gara. Quanto al massaggiatore Castagnari, la reclamante ha asserito che questi non spintonò l’arbitro, ma cercò di attirarne l’attenzione entrando nel rettangolo di gioco al solo fine di chiedere chiarimenti e che, comunque, il suo comportamento fu la conseguenza di una crisi di nervi dovuta a ripetute decisioni arbitrali penalizzanti la propria squadra e non certo al carattere violento del tesserato, la cui indole, invece, si è distinta in passato per l’assenza di sanzioni disciplinari a suo carico. A dire della reclamante il calciatore Argentato, ingiustamente espulso al primo contrasto di gioco, abbandonava il campo senza parlare nè proferire alcuna ingiuria verso l’arbitro. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato di avere ricevuto dal Castagnari, entrato abusivamente sul terreno di gioco per protestare, una spinta, con entrambe le mani, che lo fece indietreggiare di circa due passi. Allontanato dal terreno di gioco, lo stesso massaggiatore gli rivolgeva reiterati insulti e minacce. Successivamente all’espulsione faceva di nuovo ingresso in campo per contestare una simulazione al portiere avversario, costringendo con ciò l’arbitro ad interrompere la gara sino all’intervento delle Forze dell’Ordine. Il Chiappini, nell’occasione dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, entrato al termine dell’incontro nello spogliatoio dell’arbitro per riprendere i documenti, minacciava lo stesso direttore di gara di non farlo più arbitrare, grazie alle sue conoscenze, per avere questi dapprima rifiutato ogni accomodamento in ordine all’espulsione del Castagnari. Infine, il direttore di gara ha riferito di avere espulso il calciatore Argentato per avere questi, non a gioco fermo, bensì a palla lontana, colpito con una spinta un avversario che era in movimento, facendolo cadere pesantemente a terra e mandandolo ad urtare contro l’intelaiatura di ferro della struttura; alla notifica del provvedimento dava luogo ad una smodata protesta. 1.1. LA COMMISSIONE - letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; - rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso la sanzione dell’ammenda a carico della Società ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 41, 3° comma, lett. d), del Codice di giustizia sportiva; - rilevato che i fatti ascritti ai tesserati Castagnari e Chiappini hanno trovato puntuale conferma nel rapporto arbitrale e nelle successive dichiarazioni rese dal direttore di gara nella espletata istruttoria, che, com’è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, non contestabili con mere affermazioni di parte, prive di riscontri obiettivi; - disattese le argomentazioni della reclamante volte ad escludere il comportamento contestato al Chiappini ed a minimizzare la condotta ascritta al Castagnari; - ritenuto che i fatti contestati al calciatore Argentato siano stati parzialmente ridimensionati nella loro obiettiva gravità; - ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della squalifica inflitta al calciatore Argentato, mentre vadano confermate quelle comminate al Castagnari ed al Chiappini. 2. P.Q.M. sul reclamo come sopra proposto dall’U.S. A.C.L.I. Villa Musone, così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 41, 3° comma, lett. d), del Codice di giustizia sportiva, per la parte inerente la sanzione dell’ammenda alla Società; - lo accoglie parzialmente riducendo la squalifica inflitta al calciatore Argentato Gianmatteo a tre giornate di gara; - lo respinge nel resto. Ordina restituirsi la tassa versata.
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