COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO F.C. MONTALTO avverso sanzioni merito gara Ponzio Giberto – Montalto, del 6.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “G” – Com. Uff. n. 44 dell’ 11.11.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°51 del 25/11/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO F.C. MONTALTO avverso sanzioni merito gara Ponzio Giberto – Montalto, del 6.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “G” - Com. Uff. n. 44 dell’ 11.11.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Malizia Andrea, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, perché “espulso dall’arbitro per frase irriguardosa nei confronti dello stesso al termine della gara rivolgeva all’arbitro frase offensiva e frase intimidatoria.”
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo la società F.C. Montalto, invocando per il proprio tesserato, in riforma dell’impugnato provvedimento, una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta eccessiva in relazione al reale svolgimento dei fatti.
A dire della reclamante il Malizia, in particolare, non avrebbe proferito frasi minacciose nei confronti dell’arbitro.
Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il Malizia effettivamente mise in atto tutti i comportamenti ascrittigli e descritti nel referto, compresa la frase minacciosa indirizzatagli quando l’arbitro stava lasciando l’impianto sportivo.
1. LA COMMISSIONE
n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto il calciatore Malizia Andrea responsabile dei fatti ascrittigli ed infondate le censure della reclamante relative alla ricostruzione dell’episodio ed alla pretesa eccessività della sanzione comminatagli dal primo Giudice;
n ritenuta la correttezza dell’interpretazione regolamentare offerta dalla delibera impugnata.
2. P.Q.M.
respinge il reclamo come sopra proposto dalla società F.C. Montalto ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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