COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 02/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTESANTO CALCIO avverso sanzioni merito gara Montesanto – Real Montecò, del 13.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” – Com. Uff. n. 19 del 17.11.2004 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°55 del 02/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S. MONTESANTO CALCIO avverso sanzioni merito gara Montesanto – Real Montecò, del 13.11.2004 - Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “H” - Com. Uff. n. 19 del 17.11.2004 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava: - all’A.S. Montesanto Calcio la sanzione dell’ammenda di € 150,00 “per aver permesso ad un estraneo di sedere nella propria panchina per circa dieci minuti, il quale insultava l’arbitro”; - al calciatore Giannini Giovanni, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per tre gare effettive, “per essere entrato abusivamente in campo per insultare l’arbitro. Una volta espulso, l’esagitato colpiva con un violento calcio la porta dello stanzino del direttore di gara, a cui rivolgeva minacce”; - all’allenatore Boccanera Vittorio, tecnico della reclamante, la sanzione della squalifica fino al 30 gennaio 2005, “per comportamento gravemente e reiteratamente ingiurioso e minaccioso nei confronti dell’arbitro”. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’A.S. Montesanto Calcio invocando una congrua riduzione delle sanzioni impugnate. A dire della reclamante l’arbitro avrebbe erroneamente ritenuto indirizzata a sé una frase che invece il Boccanera rivolse ad un suo calciatore. In merito ai fatti ascritti al proprio calciatore Giannini, la reclamante negava ogni addebito, asserendo che fu proprio il direttore di gara ad andare presso la panchina ove questi si trovava, per prima ammonirlo per proteste e poi espellerlo. Escludendo altresì che lo stesso avesse poi colpito la porta dello stanzino dell’arbitro, il quale comunque era nella impossibilità di vederlo trovandosi in campo. Ammetteva infine la reclamante che una persona, non in distinta, entrò in campo per qualche minuto, ma al solo fine di accompagnare fuori il tecnico Boccanera e senza assolutamente insultare il direttore di gara. 1. LA COMMISSIONE n visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n ritenuto che dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la condotta ascritta all’odierna reclamante ed ai propri tesserati in ordine ai fatti loro contestati; n ritenuto tuttavia che si debba addivenire alle richieste riduzioni delle sanzioni impugnate, sia pur a fronte del permanere delle responsabilità per come accertate, alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto conto altresì, per quanto concerne la sanzione pecuniaria, della categoria di appartenenza della Società; n visti gli artt. 2 e 9 del Codice di giustizia sportiva. 2. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’A.S. Montesanto Calcio, così decide: - riduce la squalifica inflitta al calciatore Giannini Giovanni a due giornate di gara; - riduce la squalifica inflitta al tecnico Boccanera Vittorio al 15 gennaio 2005; - riduce la sanzione dell’ammenda comminata alla Società ad € 100,00 (cento). Ordina restituirsi la relativa tassa.
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