COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SILENZI A. avverso sanzioni merito gara R.M. Fermo – Silenzi A., del 19.11.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 23 del 24.11.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°59 del 09/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO A.S.D. SILENZI A. avverso sanzioni merito gara R.M. Fermo – Silenzi A., del 19.11.2004 – Campionato di Calcio a Cinque, serie “D”, girone “G” – Com. Uff. n. 23 del 24.11.2004 del Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Ascoli Piceno, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al calciatore Grilli Stefano, tesserato per la reclamante, la sanzione della squalifica per otto gare effettive perché “espulso per doppia ammonizione, alla vista del cartellino rosso tentava di aggredire l’arbitro, non riuscendovi perché trattenuto da un proprio Dirigente. Sedutosi in panchina, veniva invitato ad allontanarsi dal campo e, alzandosi di scatto, andava contro l’arbitro con fare minaccioso, ma anche questa volta veniva bloccato dai compagni ed accompagnato fuori dal terreno di gioco. Entrava di nuovo in campo rivolgendo all’arbitro frasi offensive e minacciose, venendo di nuovo allontanato. A fine gara lo aspettava all’uscita tentando nuovamente di aggredirlo, ma veniva spinto dai propri compagni all’interno dello spogliatoio.” Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’A.S.D. Silenzi A. invocando per il proprio calciatore una riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice. Alla richiesta audizione la reclamante ammetteva che il proprio tesserato, nell’occasione, tenne un comportamento aggressivo nei confronti dell’arbitro, ma solamente a livello verbale, escludendo qualsivoglia tentativo o aggressione fisica. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che il calciatore Grilli, alla notifica del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, gli si avvicinò, visibilmente alterato, con fare minaccioso, ma fu subito trattenuto dai suoi compagni. Allontanato successivamente dalla panchina della sua squadra, sostava nei pressi della porta di ingresso, nel campo per destinazione, per poi rivolgere di nuovo insulti al direttore di gara e dirigersi verso di lui, ma venendo subito fermato da un dirigente e portato definitivamente via. 1.1. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Grilli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità, avuto riguardo all’aspetto soggettivo, che, ai fini disciplinari, qui interessa; · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 2. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’A.S.D. Silenzi A., per l’effetto riducendo la squalifica inflitta al calciatore Grilli Stefano a cinque giornate di gara. Ordina restituirsi la tassa versata.
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