COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. URBISALVIENSE avverso sanzioni merito gara U.S. Urbisalviense – Jesina, del 14.11.2004 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 47 del 18.11.2004.
COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web:
www.figcmarche.it e sul
Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004
Delibere della Commissione Disciplinare
RECLAMO U. S. URBISALVIENSE avverso sanzioni merito gara U.S. Urbisalviense - Jesina, del 14.11.2004 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 47 del 18.11.2004.
Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al Sig. Tombolini Marcello, presidente della reclamante, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2005 perché “a fine gara entrava nello spazio antistante gli spogliatoi ed avvicinatosi ad un A.A. teneva un comportamento gravemente offensivo ed intimidatorio nei confronti dello stesso, non riuscendo a raggiungere l’Assistente per l’intervento di alcuni giocatori locali. Reiterava poi in tale atteggiamento tentando di avvicinarsi nuovamente all’Assistente con fare gravemente minaccioso, venendo definitivamente allontanato dai giocatori e dirigenti della propria squadra. Il Dirigente accompagnatore riferiva all’assistente che la persona in oggetto era il Presidente della Società Urbisaglia”.
Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Urbisalviense, invocando per il proprio tesserato una congrua riduzione della sanzione inflittagli, ritenuta sproporzionata rispetto alla condotta da questi realmente tenuta e come risultante dagli atti ufficiali.
Preliminarmente la reclamante riferiva della volontà del proprio Presidente sanzionato di esprimere le sue scuse in ordine ai fatti attribuitigli.
Quale attenuante, la reclamante deduceva il particolare contesto emotivo nel quale si svolsero i fatti, la tensione e l’importanza dell’incontro, il dissenso e la delusione per l’esito del medesimo da parte del Tombolini.
Ad ulteriore sostegno dell’invocata riduzione, la reclamante adduceva la mancanza di precedenti specifici a carico del proprio tesserato.
La richiesta di riduzione della sanzione veniva reiterata anche avanti questa Commissione, ove venivano invocate tutte le attenuanti già presentate con il gravame.
LA COMMISIONE
n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara;
n ritenuto che lo stato di tensione dovuto alla partecipazione emotiva del tesserato alla gara non giustifica né attenua i comportamenti antisportivi da questi posti in essere;
n ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti, il comportamento del Tombolini vada ricondotto nell’ambito di una smodata protesta, posta in essere nei confronti dell’Assistente dell’arbitro, priva tuttavia di contenuti di violenza;
n ritenuto che si possa addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, avuto riguardo all’elemento soggettivo della condotta posta in essere dal tesserato sanzionato, alla mancanza di recidiva del Tombolini, nonchè ai parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione.
1. P.Q.M.
accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U.S. Urbisalviense, per l’effetto riducendo la sanzione dell‘inibizione inflitta al presidente Tombolini Marcello al 28 febbraio 2005.
Ordina restituirsi la relativa tassa.
Share the post "COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. URBISALVIENSE avverso sanzioni merito gara U.S. Urbisalviense – Jesina, del 14.11.2004 – Campionato Regionale di Eccellenza – Com. Uff. n. 47 del 18.11.2004."