COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. DE GIACOMI GUERRIERO in proprio avverso sanzione merito gara Marina – S.S. Aesina, del 6.11.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 44 dell’11.11.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°62 del 16/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO SIG. DE GIACOMI GUERRIERO in proprio avverso sanzione merito gara Marina – S.S. Aesina, del 6.11.2004 – Campionato Regionale di Prima Categoria, girone “B” – Com. Uff. n. 44 dell’11.11.2004. . Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, comminava al sig. De Giacomi Guerriero, tesserato per la S.S. Aesina e nell’occasione assistente di parte dell’arbitro, l’inibizione fino al 31 dicembre 2005 perché “a fine gara si avvicinava in modo minaccioso all’arbitro insultandolo reiteratamente e spingendolo al petto, tentando di colpirlo con la bandierina. Con fare intimidatorio poi tentava di non far raggiungere lo spogliatoio al direttore di gara, fintanto che non veniva allontanato a forza dal dirigente addetto all’Ufficiale di gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo in proprio il sig. De Giacomi Guerriero, chiedendo una riduzione della sanzione inflittagli dal primo Giudice, ritenuta eccessiva alla luce dei fatti realmente accaduti. Ammetteva il reclamante di avere vivacemente contestato il direttore di gara, ma escludeva decisamente di averne toccato in qualche modo la persona o tentato di farlo. In via istruttoria chiedeva l’acquisizione di informative sui fatti al Commissario di Campo od Osservatore arbitrale, presente alla gara. In data 9 dicembre u.s., il reclamante faceva pervenire a questa Commissione una nota con la quale chiedeva di essere ascoltato personalmente nel presente procedimento. Ascoltato a chiarimenti, l’arbitro riferiva che il De Giacomi, a fine gara, gli si avvicinò, proferendogli offese. Trattenuto da alcuni suoi compagni di squadra, si liberava e perciò piombava addosso al direttore di gara dandogli una spinta con le mani e tentando poi di colpirlo con la bandierina, non riuscendovi per il pronto spostamento all’indietro dello stesso. Il medesimo calciatore reiterava le offese nei confronti dell’arbitro, frapponendosi davanti alla porta degli spogliatoi. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · rigettata la richiesta di audizione personale del reclamante per tardività, non essendo stata formulata nell’atto di impugnazione, come prescritto dall’art. 40, 1° comma, del Codice di giustizia sportiva; · rigettate le richieste istruttorie del reclamante, ritenute superflue alla luce della completezza, precisione, univocità e non contraddittorietà degli atti ufficiali; · ritenuto che dalle risultanze istruttorie risulta provata la responsabilità del De Giacomi in ordine ai fatti contestatigli, tenuto altresì conto delle precisazioni fornite dal direttore di gara avanti questa Commissione; · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Giudicante. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dal sig. De Giacomi Guerriero, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 30 giugno 2005. Ordina restituirsi la tassa versata.
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