COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OLIMPIA CALCIO MARZOCCA avverso sanzioni merito gara U.S. Olimpia Calcio Marzocca – Chiaravalle, del 27.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “C“ – Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.S. OLIMPIA CALCIO MARZOCCA avverso sanzioni merito gara U.S. Olimpia Calcio Marzocca - Chiaravalle, del 27.11.2004 – Campionato di Seconda Categoria, girone “C“ – Com. Uff. n. 55 del 2.12.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva all’U.S. Olimpia Calcio Marzocca la sanzione dell’ammenda di € 100,00 “per avere, a fine gara, lasciati aperti ed incustoditi alcuni cancelli da cui entravano tifosi ospiti”; al sig. Petrelli Egidio, presidente della medesima Società, la sanzione dell’inibizione fino al 30 giugno 2005 perché “in occasione di una rissa accesasi tra giocatori delle due società a fine gara, colpiva con un ombrello alcuni giocatori della squadra avversaria senza peraltro causare danni fisici.” Lo stesso Giudicante comminava ai calciatori Scarpantonio Andrea e Casavecchia Lorenzo, tesserati per la ridetta Società, la sanzione della squalifica entrambi per due gare, per essere venuti a vie di fatto con un avversario, a fine gara. Avverso tali decisioni ha proposto rituale reclamo l’U.S. Olimpia Calcio Marzocca, contestando gli addebiti e chiedendo l’annullamento delle sanzioni inflitte dal primo Giudice. A dire della reclamante, il Petrelli non colpì nessuno ed intervenne opportunamente al solo fine di difendere il calciatore Casavecchia, aggredito da alcuni giocatori della squadra avversaria. La diversa versione dei fatti, avvenuti nello spazio antistante gli spogliatoi e fornita dal direttore di gara, deriverebbe dal fatto che lo stesso non era presente in quanto si trovava ancora sul terreno di gioco. In merito alla contestata apertura dei cancelli, la Società asseriva che l’unico cancello aperto fu forzato da alcuni sostenitori della squadra ospite e che vani furono i tentativi dei propri dirigenti di impedire loro l’ingresso nello spazio antistante gli spogliatoi, almeno fino all’arrivo della forza pubblica. In via istruttoria la reclamante chiedeva, tra l’altro, un incontro con l’arbitro della gara in esame. Alla richiesta audizione l’U.S. Olimpia Calcio Marzocca ribadiva le argomentazioni formulate nel gravame, reiterando le richieste ivi contenute. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha precisato che il cancello, dal quale fecero ingresso alcuni estranei nello spazio antistante gli spogliatoi, inizialmente chiuso, era successivamente facilmente apribile, solo abbassando la maniglia. Ha riferito inoltre di avere chiaramente visto il Petrelli colpire con l’ombrello un giocatore della squadra avversaria e di averlo per questo invitato nel suo spogliatoio al fine di identificarlo, senza tuttavia poter dire con certezza quali fossero le sue reali intenzioni in merito alla partecipazione alla rissa. LA COMMISSIONE n letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; n rilevata preliminarmente l’inammissibilità del reclamo avverso le sanzioni della squalifica per due gare ai calciatori Scarpantonio Andrea e Casavecchia Lorenzo, non impugnabili a norma dell’art. 41, 3° comma, lett. a), del Codice di giustizia sportiva; n rigettata la richiesta istruttoria della reclamante di contraddittorio con il direttore di gara, non consentito a norma dell’art. 30, 4° comma, del citato C.G.S.; n ritenuto che, dall’esame degli atti ufficiali, la cui precisione, univocità e non contraddittorietà attribuisce loro valenza probatoria privilegiata, risulta provata la responsabilità della Società in ordine alla condotta ascritta ai propri dirigenti, in merito alla mancata permanente chiusura del cancello di accesso allo spazio antistante gli spogliatoi, la cui gravità non consente l’invocata riduzione della sanzione pecuniaria impugnata; n ritenuto che, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, il comportamento del Petrelli vada ridimensionato nella sua obiettiva gravità e pertanto si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione comminatagli; n visto l’art. 2 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo come sopra proposto dall’U.S. Olimpia Calcio Marzocca, così decide: · lo dichiara inammissibile per la parte inerente la sanzione della squalifica per due gare effettive ai calciatori Scarpantonio Andrea e Casavecchia Lorenzo; · lo accoglie per la parte relativa alla condotta del presidente Petrelli Egidio, per l’effetto riducendogli la sanzione dell’inibizione al 30 gennaio 2005; · lo conferma nel resto. Ordina restituirsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it