COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. PALOMBESE avverso sanzioni merito gara Palombese – Colmuranese, del 20.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” – Com. Uff. n. 20 del 24.11.2004 del Comitato Provinciale di Macerata.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U. S. PALOMBESE avverso sanzioni merito gara Palombese – Colmuranese, del 20.11.2004 – Campionato Provinciale di Terza Categoria, girone “F” - Com. Uff. n. 20 del 24.11.2004 del Comitato Provinciale di Macerata. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Macerata, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe comminava all’U.S. Palombese l’ammenda di € 100,00 “per comportamento gravemente ingiurioso nei confronti dell’arbitro da parte dei propri sostenitori per tutta la gara”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l‘U.S. Palombese invocando, in riforma dell’impugnato provvedimento, l’annullamento della sanzione pecuniaria inflittale, ritenuta comunque esagerata rispetto a quanto realmente accaduto. Ciò in considerazione del fatto che le presunte ingiurie rivolte al direttore di gara ed addebitate ai sostenitori della reclamante, potevano essere, a suo giudizio, anche ascritte ai tifosi della squadra ospite, non essendo gli spalti dotati di divisori. Tra l’altro, asseriva la reclamante, che, essendo l’impianto sportivo ubicato vicino ad una strada di pubblico passaggio, chiunque avrebbe potuto mettere in atto comportamenti scorretti. Sentito a chiarimenti, l’arbitro ha riferito che il comportamento ingiurioso e la frase particolarmente offensiva rivoltagli, provenivano con certezza dai sostenitori della squadra ospitante, individuati sulla base dell’inequivocabile loro comportamento tenuto durante tutta la gara. 1. LA COMMISSIONE · visto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · ritenuto, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, che i comportamenti ascritti ai sostenitori dell’U.S. Palombese vadano ridimensionati perché privi di qualsivoglia contenuto di violenza; · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione, tenuto conto della categoria di appartenenza della Società; · visto l’art. 2 del Codice di giustizia sportiva. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U. S. Palombese, per l’effetto riducendo la sanzione dell’ammenda ad € 50,00 (cinquanta) Dispone la restituzione della relativa tassa.
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