COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.P. OTTRANO 98 avverso sanzioni merito gara Ottrano 98 – Tenax Castelfidardo, del 19.11.2004 – Campionato Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004.

COMITATO REGIONALE MARCHE – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcmarche.it e sul Comunicato Ufficiale N°66 del 23/12/2004 Delibere della Commissione Disciplinare RECLAMO U.P. OTTRANO 98 avverso sanzioni merito gara Ottrano 98 – Tenax Castelfidardo, del 19.11.2004 – Campionato Calcio a Cinque, serie C2, girone “B” – Com. Uff. n. 51 del 25.11.2004. Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, con decisione pubblicata sul Com. Uff. indicato in epigrafe, infliggeva al calciatore Coppari Luca, tesserato per la reclamante, la squalifica fino al 31 dicembre 2005 perché “espulso per reiterate frasi offensive nei confronti dell’arbitro, dopo l’espulsione, dalle tribune rivolgeva ancora frasi irriguardose. Al termine della gara entrava nel terreno di gioco ed avvicinatosi al direttore di gara con fare minaccioso lo insultava nuovamente, spintonandolo più volte sino a che l’arbitro non raggiungeva il proprio spogliatoio”. Avverso tale decisione ha proposto rituale reclamo l’U.S. Ottrano ’98, deducendo l’errore di persona in cui sarebbe incorso il direttore di gara nella identificazione dell’autore dei fatti ascritti erroneamente al Coppari. A dire della reclamante infatti non fu questi a porre in essere la condotta sanzionata, ma altro tesserato della stessa Società, del quale, per ciò dimostrare, allegava anche dichiarazione scritta. L’U.P. Ottrano concludeva chiedendo una nuova e più giusta decisione maggiormente rispondente al reale svolgimento dei fatti. Sentito a chiarimenti, il direttore di gara ha riferito che, mentre il Coppari si dirigeva verso la panchina per la sostituzione, gli rivolgeva frasi ingiuriose, avvicinandosi a breve distanza da lui. Per questo veniva quindi espulso. Accomodatosi in tribuna, il medesimo calciatore continuava ad insultarlo. Al termine dell’incontro lo stesso Coppari gli si faceva incontro spingendolo al petto con le mani aperte, lo afferrava per la maglietta per frenarlo, ma egli riusciva ad allontanarsi. Lo stesso direttore di gara si diceva certo dell’identità dell’autore dei fatti descritti, avendolo ben visto in faccia al momento dell’espulsione ed avendolo senza dubbio riconosciuto allorchè gli si fece incontro al termine della gara. Precisava altresì che il calciatore in questo frangente faceva riferimento proprio all’espulsione comminatagli. Infine escludeva ogni sorta di scambio di persona fra il Coppari ed altro calciatore indicato dalla reclamante, rammentandosi entrambi ed essendo questi fisicamente diversi tra loro. LA COMMISSIONE · letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali di gara; · disattese le argomentazioni della reclamante relative ad un presunto scambio di persona in cui sarebbe incorso l’arbitro; · ritenuto, sulla scorta di una ponderata valutazione di tutti gli elementi e circostanze desumibili dall’esame degli atti e delle risultanze istruttorie, che il comportamento ascritto al calciatore Coppari, certamente irriguardoso nei confronti del direttore di gara, vada tuttavia ridimensionato nella sua obiettiva gravità, escludendone qualsivoglia contenuto di violenza; · ritenuto pertanto che si debba addivenire alla richiesta riduzione della sanzione impugnata, anche alla luce dei parametri sanzionatori costantemente seguiti da questa Commissione. 1. P.Q.M. accoglie il reclamo come sopra proposto dall’U. P. Ottrano ‘98, per l’effetto riducendo al 30 gennaio 2005 la squalifica inflitta al calciatore Coppari Luca. Dispone restituirsi la relativa tassa.
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