COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VERRES avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 13102004 del Comitato Provinciale di Aosta in relazione alla gara VERRES – SAINT CHRISTOPHE del 9102004, Campionato Juniores Provinciale Girone A

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 14 del 28 Ottobre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VERRES avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 13102004 del Comitato Provinciale di Aosta in relazione alla gara VERRES – SAINT CHRISTOPHE del 9102004, Campionato Juniores Provinciale Girone A Con ricorso inviato in data 19102004 la Società VERRES si duole del provvedimento indicato in oggetto con cui il Giudice Sportivo sanzionava con la squalifica per cinque gare il giocatore, capitano della squadra, BALDI Davide e ne chiede la riduzione. La Società ricorrente ammette che il proprio tesserato ha sbagliato ad inveire contro l’arbitro e sostiene che, al momento dell’espulsione, il BALDI ha lanciato la fascia di capitano non per colpire il direttore di gara ma affinché il suo compagno di squadra, che avrebbe dovuto subentrare nel ruolo, la raccogliesse. Il ricorso in esame può trovare accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie, il rapporto del direttore di gara è assai preciso nel riferire le espressioni ingiuriose e minacciose rivoltegli dal BALDI dopo che si è visto ammonire e del lancio, da parte di quest’ultimo, della fascia di capitano in direzione del luogo dove l’arbitro si trovava, una volta appreso del provvedimento di espulsione. Ora, se è vero che l’animosità e la maleducazione manifestate nel proferire tali espressioni giustificano una sanzione superiore a quella conseguente alla semplice espulsione, va considerato che il fatto non travalica i confini della semplice invettiva verbale. Anche il lancio della fascia, che non ha comunque colpito l’arbitro, va visto come gesto di stizza più che come forma di intimidazione. Congrua al fatto appare, pertanto, la sanzione di due turni di squalifica cui deve aggiungersi un ulteriore turno per essere stato protagonista del non edificante episodio il capitano della squadra. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, in accoglimento del reclamo della società A.S. VERRES, RIDUCE la sanzione inflitta al giocatore BALDI Davide rideterminandone la durata in tre turni di squalifica. Nulla dispone in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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