COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della Società CAMERANESE avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al giocatore BOVERI Fabrizio a seguito della gara del 10.10.2004 BISALTA – CAMERANESE valida per il Campionato di Seconda categoria gir. N pubblicata sul c.u. n. 15 in data 14.10.2004
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 15
del 4 Novembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Reclamo della Società CAMERANESE avverso la squalifica del Giudice Sportivo inflitta al giocatore BOVERI Fabrizio a seguito della gara del 10.10.2004 BISALTA – CAMERANESE valida per il Campionato di Seconda categoria gir. N pubblicata sul c.u. n. 15 in data 14.10.2004
Con il reclamo in oggetto, la Società ricorrente si duole della entità della squalifica inflitta dal giudice sportivo a seguito della gara indicata in oggetto.
I ricorrenti, pur ammettendo che la partita si è svolta da un certo punto in poi con un crescente nervosismo, hanno inteso però sottolineare che la sanzione irrogata dal giudice sportivo è eccessiva posto che si è trattato solamente di eccesso verbale del Boveri al termine della partita.
Il ricorso merita di essere accolto in parte.
Il rapporto del direttore di gara è estremamente sintetico non è chiarissimo nel descrivere le condotte addebitate al Boveri, in quanto si parla genericamente di insulti, senza specificare in cosa si sarebbero concretati, e di un presunto gesto interpretato come un tentativo di dirigersi verso l’arbitro per (forse) aggredirlo.
Ora, i due fatti in sé sono certamente censurabili e non possono essere messi in dubbio, ma la genericità delle condotte descritte consente di accogliere il reclamo della società nella parte in cui si chiede di ridurre la squalifica inflitta al giocatore, chiedendo quindi che la sanzione sia adeguata alla gravità dei fatti stessi.
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare, composta dagli avvocati Tommaso Servetto, Paolo Pavarini, Paolo Bianco e Claudio Strata alla presenza del signor Boccalatte Sergio quale rappresentante dell’A.I.A.
La C.D. delibera di ridurre la squalifica del BOVERI Fabrizio da 3 a 2 giornate.
Nulla dispone sulla tassa.
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