COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BUTTIGLIERESE in relazione alla gara VILLANOVA – BUTTIGLIERESE del 10102004, Campionato di III Categoria girone C

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 15 del 4 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società BUTTIGLIERESE in relazione alla gara VILLANOVA – BUTTIGLIERESE del 10102004, Campionato di III Categoria girone C Con ricorso inviato in data 16102004 la Società BUTTIGLIERESE interponeva ricorso per irregolare posizione del giocatore NOSELLA Nicolò schierato dalla Società avversaria nella gara in oggetto. Sostiene la Società ricorrente che il suddetto calciatore non poteva prendere parte alla gara in quanto figurava nell’elenco dei giocatori squalificati per una gara effettiva per recidività in ammonizione nel C.U. n. 38 del 2052004 del Comitato Provinciale di Asti che includeva i provvedimenti relativi all’ultima giornata della passata stagione sportiva. Il NOSELLA non avrebbe mai scontato detta sanzione avendo partecipato ai primi due turni di gara del Campionato in corso Il ricorso è fondato e merita accoglimento Gli accertamenti eseguiti hanno rilevato che, effettivamente, il sig. NOSELLA, incluso nella distinta con il n. 3, ha preso parte non solo alla gara in oggetto ma anche a quelle relative ai due turni di campionato precedenti disputate dalla attuale Società di appartenenza rispettivamente contro KAPPADUE e VIANNEY e, pertanto, la squalifica inflittagli in precedenza non è mai stata scontata. La Società ricorrente ha ritualmente inviato copia del reclamo alla Società avversaria che non ha fatto pervenire controdeduzioni. Alla luce di quanto esposto la Commissione Disciplinare emette la seguente DELIBERA alla Società VILLANOVA viene inflitta la sanzione della perdita della gara con il seguente risultato: VILLANOVA – BUTTIGLIERESE 0 – 3 - al giocatore NOSELLA Nicolò viene inflitta la sanzione della SQUALIFICA PER UNA ULTERIORE GIORNATA - al dirigente accompagnatore della società A.C. VILLANOVA sig. CILLI Antonio viene inflitta la sanzione dell’INIBIZIONE fino al 425; - alla società medesima viene inflitta la sanzione dell’AMMENDA per € 150 Nulla si delibera in ordine alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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