COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 11 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MORETTA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 28102004 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara MORETTA – AMA BRENTA CEVA svoltasi in data 24102004, Campionato di Prima Categoria, Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 11 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società MORETTA avverso decisione del Giudice Sportivo inclusa in C.U. n. 14 del 28102004 del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta in relazione alla gara MORETTA – AMA BRENTA CEVA svoltasi in data 24102004, Campionato di Prima Categoria, Girone G Con ricorso inviato in data 3112004 la Società MORETTA si duole del provvedimento con cui il Giudice Sportivo ha sanzionato con l’inibizione fino al 21122004 il dirigente SAPINO Aldo e ne chiede la revoca o riduzione. La Società ricorrente, pur riconoscendo che il SAPINO si è rivolto all’arbitro con espressioni di contenuto offensivo, non ritiene adeguato l’avverbio “gravemente” adottato dal Giudice sportivo a giustificazione della sanzione inflitta e fa rilevare come lo stesso dirigente si sia adoperato per salvaguardare l’incolumità del direttore di gara. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Giova preliminarmente ricordare che, nel giudizio sportivo il referto arbitrale costituisce piena prova e non può essere disatteso da semplici dichiarazioni di diverso tenore (Art.. 31 C.G.S). Nel caso di specie il rapporto del direttore di gara riferisce in modo puntuale e preciso che il SAPINO, dirigente addetto all’arbitro, a fine gara si avvicinava al medesimo col pugno alzato pronunciando frasi ingiuriose e minacciose e veniva allontanato dai giocatori della squadra avversaria. Ora, nel doveroso rispetto della diversa opinione manifestata nel ricorso, pare a questa Commissione che l’avverbio utilizzato dal Giudice di primo grado, sia stato fin troppo generoso nel definire la condotta di un soggetto che, non stremato dalla fatica per lo sforzo fisico e per la concitazione della gara, si renda responsabile di un comportamento così plateale da fomentare il clima di ostilità nei confronti della persona che, proprio lui, é chiamato a tutelare. Il referto non fa menzione di attivazioni del SAPINO a protezione dell’arbitro. In effetti la desistenza da un comportamento irresponsabile e l’essersi deciso, finalmente, a svolgere quell’unico compito che gli era stato attribuito, non appare fatto degno di nota e neppure idoneo a modificare il giudizio sull’episodio. L’entità della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo appare, pertanto, pienamente congrua alla gravità della condotta attribuita al dirigente incolpato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RIGETTA il reclamo della società U.S. MORETTA dichiarando la medesima tenuta al pagamento della tassa di reclamo pari ad € 130 che non risulta versata
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