COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 11 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società REAL OXILIA DEVILS avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara VALDELLATORRE – REAL OXILIA DEVILS (Campionato di Terza Categoria – girone B gara del 24 ottobre 2004)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 16 del 11 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società REAL OXILIA DEVILS avverso ai provvedimenti disciplinari adottati in esito alla gara VALDELLATORRE – REAL OXILIA DEVILS (Campionato di Terza Categoria - girone B gara del 24 ottobre 2004) PREMESSO CHE - la Società REAL OXILIA DEVILS ha presentato, a mezzo reclamo in data 28 ottobre 2004, ricorso avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Giudice Sportivo in esito alla gara VALDELLATORRE – REAL OXILIA DEVILS del 24 ottobre 2004 e pubblicati sul C.U n. 13 del 28 ottobre 2004, segnatamente chiedendo la revisione della squalifica comminata, sino al 15 novembre 2004,al proprio Presidente sig Giuseppe Maurizio Aversa. - la ragione del provvedimento adottato dal Giudice Sportivo –“al termine della gara l’Aversa protestava nei confronti dell’arbitro e inoltre scalciava un avversario”- risiede nel comportamento tenuto dal signor Aversa, in occasione dell’incontro Assistente dell’Arbitro. - nel proprio ricorso la REAL OXILIA DEVILS nega quanto addebitato pur dando atto di una certa animosità tra i calciatori e da parte del pubblico. In particolare, il ricorso nega che il signor Aversa abbia tenuto i comportamenti richiamati nella motivazione del provvedimento del Giudice Sportivo. Tale posizione è stata ribadita dall’Aversa di fronte alla Commissione Disciplinare all’udienza del 5 novembre 2004 fissata a seguito della richiesta contenuta nel ricorso. - Negli atti di gara, e segnatamente nel referto e nel supplemento redatti dall’arbitro, le circostanze addebitate al signor Aversa vengono ricostruite in maniera precisa e inequivocabile. D’altro canto il ricorso presentato non pone in evidenza circostanze che possano giustificare una diversa ricostruzione dei fatti. A tale stregua, considerata la natura di fonte di prova privilegiata propria del referto arbitrale il provvedimento adottato dal Giudice Sportivo merita di essere confermato. Per questi motivi la Commissione Disciplinare, RESPINGE il reclamo proposto dalla società REAL OXILIA RED DEVILS avverso alla squalifica comminata la suo Presidente sig. Giuseppe Maurizio Aversa disponendosi che venga addebitata alla Società ricorrente la relativa tassa di Euro 130,00 perché non versata all’atto del reclamo.
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