COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 18 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della POLISPORTIVA SANTA RITA avverso le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo ai giocatori TIZIO Luigi e CLIDONIO Giuseppe, provvedimenti pubblicati sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale Torino n. 13 del 28.10.2004 (gara SANTA RITA – PRO COLLEGNO del 3.10.2004-Campionato di Seconda Categoria girone I)

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 18 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della POLISPORTIVA SANTA RITA avverso le squalifiche comminate dal Giudice Sportivo ai giocatori TIZIO Luigi e CLIDONIO Giuseppe, provvedimenti pubblicati sul comunicato ufficiale Comitato Provinciale Torino n. 13 del 28.10.2004 (gara SANTA RITA - PRO COLLEGNO del 3.10.2004-Campionato di Seconda Categoria girone I) Con il reclamo in oggetto la Società SANTA RITA richiede una riduzione delle squalifiche comminate ai propri giocatori TIZIO Luigi per sei giornate e CLIDONIO Giuseppe per due giornate, il primo per avere scagliato il pallone in direzione dell’arbitro colpendolo sul viso ed il secondo per averlo insultato e minacciato a fine gara. Sostiene la ricorrente che il sig. Tizio avrebbe colpito l’arbitro del tutto involontariamente, mentre il comportamento ascritto al sig. Clidonio sarebbe in realtà stato compiuto da un altro giocatore. Questa Commissione, letto il reclamo ed esaminato il rapporto, rileva come le circostanze riferite dalla società reclamante siano in contrasto con le risultanze nel rapporto arbitrale che, come noto, costituisce fonte di piena prova per gli organi di giustizia sportiva. In ordine alla volontarietà del gesto compiuto dal tesserato Tizio Luigi, l’arbitro ha riferito in modo inequivoco che il predetto giocatore, a seguito dell’interruzione del gioco per sanzionare un fallo, era corso nella sua direzione con il pallone in mano e lo aveva tirato colpendolo sul naso; non possono pertanto sorgere dubbi in proposito e la gravità del gesto compiuto giustifica l’entità della sanzione comminata. Quanto al sig Clidonio Giuseppe, il medesimo è stato sanzionato con due giornate di squalifica ed ai sensi dell’art. 41 C.G.S. la squalifica fino a due giornate non rientra tra i provvedimenti impugnabili. Per tali motivi la Commissione RESPINGE il ricorso della POLISPORTIVA SANTA RITA, con conseguente addebito della tassa di reclamo di € 130,00 che non risulta versata.
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