COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 18 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della società sportiva VOLVERA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 12 del Comitato Provinciale di Torino in ordine alla squalifica fino al 31/12/2009 inflitta a Matteo DAINESE e quella fino al 6/12/04 e 31/12/04 inflitta al dirigente accompagnatore sig. DELSANTO in occasione della gara VOLVERA P.D. – CARIGNANO disputata in data 10/10/04

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 17 del 18 Novembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Reclamo della società sportiva VOLVERA avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 12 del Comitato Provinciale di Torino in ordine alla squalifica fino al 31/12/2009 inflitta a Matteo DAINESE e quella fino al 6/12/04 e 31/12/04 inflitta al dirigente accompagnatore sig. DELSANTO in occasione della gara VOLVERA P.D. - CARIGNANO disputata in data 10/10/04 Seduta del 12/11/04. La Commissione disciplinare, composta dai Sigg. SERVETTO Avv. Tommaso (Presidente), PAVARINI Avv. PAOLO (vice-presidente) e GIABARDO Avv. Luca (componente), alla presenza del Sig. BOCCALATTE Sergio, rappresentante dell’A.I.A. In seguito alla pubblicazione del comunicato provinciale indicato in oggetto, la società sportiva A.S. VOLVERA P.D. propone reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo, al fine di ottenere la riduzione della squalifica fino al 31/12/2009 inflitta al proprio tesserato Matteo DAINESE, in forza del comportamento violento tenuto da costui nei confronti dell’arbitro nel corso della gara indicata. Dalla lettura del supplemento al rapporto di gara emerge che al quarantesimo minuto del secondo tempo l’arbitro dell’incontro espelleva il sig. DAINESE per le ingiurie da questi profferite nei suoi confronti. In risposta a tale provvedimento il DAINESE schiaffeggiava l’arbitro e, quindi, lo colpiva con una testata, prima di essere allontanato a forza da alcuni compagni di squadra. Non sentendosi più nelle condizioni di proseguire l’incontro l’arbitro emetteva a quel punto il triplice fischio, sospendendo la partita. Non pago della sua reazione violenta, tuttavia, il DAINESE riusciva a divincolarsi dalla presa dei compagni e a colpire nuovamente l’arbitro con un pugno sul petto ed un’altra testata. Dopo la sospensione della partita l’arbitro faceva rientro negli spogliatoi accompagnato dal Sig. DELSANTO, dirigente accompagnatore dell’A.S. VOLVERA P.D.. Giunto nello spogliatoio l’arbitro invitava il DELSANTO a richiedere l’intervento dei Carabinieri e dell’ambulanza ma questi opponeva un fermo diniego, costringendo così il direttore di gara a provvedere autonomamente. Condotto in ospedale a mezzo di autolettiga l’arbitro veniva visitato e soccorso. Dalla lettura della diagnosi riportata nel referto medico allegato al supplemento del rapporto di gara si evince che il predetto ha riportato in occasione dei fatti citati una contusione al volto, con prognosi di giorni cinque s.c.. La Società ricorrente, pur ritenendo giusto il provvedimento disciplinare nei confronti del giocatore lo reputa eccessivo, evidenziando altresì che dopo la prima aggressione ai danni dell’arbitro il DAINESE veniva contenuto nel suo sfogo d’ira dai compagni e dal Sig. DELSANTO, che gli impedivano di colpire nuovamente il direttore di gara come, al contrario, affermato da costui nel proprio referto. Con riferimento al DELSANTO la società ricorrente richiede una rettifica del provvedimento del Giudice Sportivo da cui si evince una doppia squalifica per i medesimi fatti. Nel corso della odierna seduta è comparso avanti questa Commissione Disciplinare il sig. DELSANTO il quale, pur confermando sostanzialmente la modalità e la gravità dei fatti verificatisi in occasione dell’incontro citato, ribadisce di avere impedito personalmente al DAINESE di aggredire per la seconda volta l’arbitro frapponendosi fisicamente tra i due, precisando altresì di non avere mai ricevuto da parte del direttore di gara una richiesta di chiamare l’ambulanza e la forza pubblica. Tutto ciò premesso, ritiene questa Commissione che la gravità e gratuità dei fatti occorsi in occasione dell’incontro citato comporti giustamente l’applicazione di una pesante sanzione nei confronti del sig. DAINESE. Ciò nondimeno, valutata la giovane età dello stesso, la sostanziale ammissione dei fatti da parte della società ricorrente, nonché l’entità delle lesioni patite dal direttore di gara, la squalifica per 5 anni appare effettivamente eccessiva e non congrua rispetto alle sanzioni applicate in occasione di altri analoghi fatti già giudicati da questa Commissione. Da ultimo, con riferimento ai provvedimenti inflitti nei confronti del Sig. DELSANTO (il quale all’inizio della gara ha temporaneamente svolto il ruolo di guardalinee) si ritiene opportuno applicare una sola sanzione confermando la squalifica sino al 6/12/2004 e annullando l’inibizione sino al 31/12/2004, in quanto lo stesso non può essere punito due volte per lo stesso fatto. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale del Comitato Provinciale di Torino n° 12 del 21/10/04, delibera di ridurre la squalifica inflitta al Sig. DAINESE Matteo fino al 31/10/2008 e applicare al Sig. DELSANTO Giuseppe la squalifica sino al 6/12/04 annullando l’inibizione fino al 31/12/04. In seguito al parziale accoglimento del ricorso nulla si dispone in merito alla tassa di reclamo che non è stata versata dal ricorrente.
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