COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 2 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società GALLIATE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.16 di codesto Comitato Regionale del 11.11.2004 in riferimento alla gara STRESA SPORTIVA – GALLIATE del 7.11.2004 valida per il Campionato di Promozione – Girone A
COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul
COMUNICATO UFFICIALE N° 19
del 2 Dicembre 2004
Delibere della Commissione Disciplinare
Ricorso della Società GALLIATE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.16 di codesto Comitato Regionale del 11.11.2004 in riferimento alla gara STRESA SPORTIVA - GALLIATE del 7.11.2004 valida per il Campionato di Promozione – Girone A
La società GALLIATE si lamenta della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo all’allenatore DI STEFANO Patrizio (squalifica sino al 31 gennaio 2005) e ne chiede l’annullamento.
Il ricorso è fondato e merita di essere accolto.
Ricordiamo che il sig. Di Stefano è stato sanzionato per il suo comportamento nel corso della gara in questione, nonostante la pendenza della squalifica sino al 7.12.2004. Il Giudice Sportivo, però, non precisa, nella sua decisione, che la persona resasi responsabile delle condotte contestate si trovava in tribuna tra il pubblico.
Da una attenta lettura degli atti ufficiali di gara non si comprende in virtù di quali elementi il direttore di gara abbia identificato nell’allenatore Di Stefano la persona tra il pubblico che si è resa responsabile delle offese nei confronti suoi e dei suoi assistenti. Il rapporto arbitrale sul punto è lacunoso perché non vi è alcun riferimento alle modalità con le quali l’arbitro avrebbe individuato il Di Stefano:
- - non risulta noto al direttore di gara per conoscenza personale;
- - non risulta indicato come tale da alcuno degli altri tesserati;
- - non risulta alcuna formale identificazione;
- - non vi è agli atti alcuna segnalazione nemmeno da parte degli assistenti che, appartenenti alla sezione di Novara, ben avrebbero potuto individuarlo e segnalarlo ritualmente all’arbitro.
Pertanto alla luce della totale assenza di prova della attribuibilità delle condotte contestate al sig. DI STEFANO Patrizio, la decisione del G.S. deve essere annullata
P.Q.M.
La Commissione Disciplinare,
accoglie il ricorso della Società GALLIATE e per l’effetto annulla la squalifica inflitta all’allenatore DI STEFANO Patrizio.
Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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