COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 2 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VENARIA REALE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 15 del Comitato Provinciale di Torino del 11.11.2004 in riferimento alla gara VENARIA – CASELLETTESE del 7.11.2004 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone G

COMITATO REGIONALE PIEMONTE VALLE D’AOSTA – STAGIONE SPORTIVA 2004/2005 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc-crto.org e sul COMUNICATO UFFICIALE N° 19 del 2 Dicembre 2004 Delibere della Commissione Disciplinare Ricorso della Società VENARIA REALE avverso la decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n. 15 del Comitato Provinciale di Torino del 11.11.2004 in riferimento alla gara VENARIA - CASELLETTESE del 7.11.2004 valida per il Campionato di Seconda Categoria – Girone G La Società VENARIA REALE si lamenta della eccessività della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo al giocatore GUSMEROLI Dario (squalifica sino al 7.11.2005). La ricorrente non contesta i fatti, ma ne propone una lettura finalizzata a ridurne la gravità. All’esito dell’istruttoria devono ritenersi confermati i fatti, ancorché dagli atti ufficiali di gara non emergano con chiarezza natura ed entità delle offese contestate al giocatore. La sanzione inflitta appare pertanto eccessiva. La condotta del GUSMEROLI è certo grave, ma il trattamento sanzionatorio, per essere ritenuto equo, deve rispondere a principi di proporzionalità con riferimento alla condotta accertata. In altre parole, a parere di questa Commissione, si deve avere riguardo alla oggettività del comportamento sanzionato quale risulta provato in atti. Nel caso di specie, il fatto dell’aggressione al direttore di gara di cui si è reso responsabile il GUSMEROLI è certo e decisamente grave, ma non altrettanto può dirsi delle offese che egli avrebbe profferito all’indirizzo dell’arbitro. Il rapporto arbitrale ed il suo supplemento riportano espressioni offensive di tenore palesemente diverso e, quindi, non è possibile sapere con certezza che cosa il GUSMEROLI abbia effettivamente detto. Di qui consegue per la Commissione l’impossibilità di valutare l’oggettiva gravità delle offese contestate. A fronte di quanto sopra, si impone una riduzione della sanzione inflitta. P.Q.M. la Commissione Disciplinare, in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo pubblicata sul comunicato ufficiale n.15 del 11.11.2004, delibera di ridurre al 30.8.2004 la sanzione della squalifica inflitta al giocatore GUSMEROLI Dario. Nulla dispone in merito alla tassa di reclamo che non risulta versata.
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